Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1389 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29765/2015 proposto da:

Tecnolavori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato Marzi Massimo Filippo, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Alberto, Restivo Carmelo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’avvocato Migliazzo Carmela, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Con ricorso L. Fall., ex art. 98, la Tecnolavori srl proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della ***** srl, chiedendo, in riforma del decreto del GD al predetto fallimento che aveva rigettato la sua richiesta d’insinuazione al passivo (in quanto il GD aveva ritenuto la domanda carente di documentazione probatoria), che in via principale le fosse riconosciuta la domanda di rivendica della somma di Euro 185.795,64, di cui alla fattura n. *****, trattenuta dalla ***** srl in bonis, ma ad essa spettante quale residuo compenso per l’attività prestata in favore di A.N.A.S. spa e, in via gradata per sentire riconoscere ed ammettere al passivo fallimentare, in prededuzione ovvero in chirografo, il credito di pari importo, vinte le spese.

Il tribunale di Roma rigettava l’opposizione, da una parte, perché premessa la natura fungibile del denaro, quest’ultimo non era suscettibile di rivendicazione, potendo formare oggetto di rivendicazione soltanto le cose mobili determinate ed individuate che in quanto tali non sono suscettibili di essere confuse nel patrimonio del debitore; pertanto, le pretese restitutorie aventi ad oggetto beni fungibili (quindi, non specificamente individuati) doveva essere fatta valere con la domanda d’insinuazione al passivo del credito corrispondente all’equivalente pecuniario del bene. Dall’altra, la domanda d’insinuazione al passivo del credito di Euro 185.795,65, era parimenti infondata, perché l’opponente non aveva soddisfatto l’onere probatorio connesso alla pretesa vantata.

Ricorre per cassazione avverso questo decreto, la Tecnolavori srl affidandosi a quattro motivi mentre l’intimato fallimento della ***** srl resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2729 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il tribunale aveva rigettato l’opposizione avendo ritenuto che la Tecnolavori srl non avesse fornito la prova del credito di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo.

In buona sostanza, l’opponente lamenta che il tribunale abbia disatteso la prova presuntiva di elementi indiziari acquisiti agli atti meglio elencati alle pp. 8-9 del ricorso, tra i quali, oltre le fatture emesse dalla ***** spa quale capogruppo, anche le somme riconosciute dall’Anas spa e l’importo delle rate corrisposte da quest’ultima, ed ancora, in particolare, la dichiarazione di rinuncia della Tensiacciai spa a qualsivoglia pretesa sulle somme riconosciute al raggruppamento in forza del secondo accordo bonario -, in merito alla sussistenza dell’accordo con il quale la ***** spa e l’opponente avevano convenuto di farsi carico in eguale misura (9% ciascuna) della quota di lavori dismessa dalla Tensiacciai spa e di ripartirsi la relativa percentuale del compenso che invece era stato trattenuto illegittimamente dal ***** spa, poi fallita.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta il vizio di violazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, art. 2733 c.c., commi 1 e 2 e art. 2735 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, la ricorrente evidenzia che il curatore nel progetto di stato passivo aveva proposto l’ammissione del credito in chirografo per l’intero importo (poiché il credito della ricorrente risultava dalla contabilità della società fallita) ed anche se in sede di udienza aveva espresso parere contrario, quanto affermato nel predetto progetto aveva valore confessorio anche rispetto al diverso parere espresso in sede di udienza; inoltre, il tribunale non aveva neppure considerato che la Curatela, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva affermato (v. p. 14 del ricorso) che l’importo corrisposto dall’Anas spa, dopo il secondo accordo bonario, venne pagato in parte (73%) al fallimento della ***** spa e in parte (27%) alla Tecnolavori srl, quindi proprio in quelle percentuali che dimostrerebbero l’esistenza del credito oggetto di controversia.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la società evidenzia che la curatela nel costituirsi nel giudizio di opposizione non aveva contestato integralmente il credito di cui era stata chiesta l’ammissione, ma aveva riconosciuto che una parte dell’importo fosse dovuta, mentre il tribunale ignorando tale deduzione aveva rigettato integralmente l’opposizione alla stato passivo della Tecnolavori srl, negando l’ammissione anche per quella parte del credito che la curatela aveva espressamente riconosciuto, con violazione del principio dispositivo.

Con il quarto motivo, la società ricorrente censura il mancato riconoscimento della natura prededucibile del credito.

Il primo motivo è inammissibile, perché contesta il merito della decisione secondo cui il tribunale ha accertato che non vi era prova della rinuncia di una componente dell’A.T.I. (la Tensacciai spa) all’esecuzione delle opere dell’appalto ed ai relativi compensi (con conseguente loro ripartizione alle altre società dell’A.T.I.); in particolare, l’inammissibilità del motivo è evidente sia sotto il profilo della violazione delle norme di diritto, perché la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice del merito (Cass. n. 1234/19) sia sotto il profilo del vizio di omesso esame di fatto decisivo, perché la società ricorrente non ha precisato dove e quando si sia discusso di tali elementi indiziari nella fase di merito, né si tratta di fatti decisivi.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché come il precedente motivo impinge nel merito della valutazione discrezionale del tribunale; inoltre, anche in questo caso gli elementi indiziari evidenziati dalla società ricorrente non sono decisivi: in particolare, non lo sono le scritture contabili dell’imprenditore fallito a lui sfavorevoli, in quanto non vincolanti in sede di verifica del passivo fallimentare (Cass. n. 5282/2005, 10081/2011), né i fatti relativi al secondo accordo bonario, se oggetto di causa è il pagamento conseguente al primo accordo.

Il terzo motivo è inammissibile, perché il decreto impugnato non accerta nessun riconoscimento parziale del credito, mentre la società ricorrente non indica dove e quando la curatela avrebbe effettuato tale riconoscimento parziale.

Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, propedeutici e dirimenti, rispetto all’esito della lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la società ricorrente a pagare al fallimento ***** srl le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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