LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10872-2018 proposto da:
V.F., OASI CLUB HOTEL DEI F.LLI V. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, V.P., V.D., V.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIDOLFINI VENUTI n. 42, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMPIERO BALENA;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2874/27/2017 della COMMISSIONE TRIUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 02/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 2 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Oasi Club Hotel dei F.lli V. & C. s.n.c. e dai soci V.D., V.G., V.F. e V.P. contro gli avvisi di accertamento, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con i quali, in relazione all’anno d’imposta 2009, veniva determinato il maggior reddito d’impresa della società e, conseguentemente, il maggiore reddito di partecipazione dei soci.
La CTR – per quel che ancora rileva in questa sede osservava: “vista l’antieconomicità ripetuta negli anni della attività esercitata l’accertamento presuntivo dell’ufficio sulla scorta di listini praticati per attività similari è fondato. Invero non risulta credibile che una società, ove non ricorrano motivi eccezionali, possa presentare per più anni dichiarazioni antieconomiche, anche perché ove le stesse fossero veritiere sarebbe oltremodo difficile resistere sul mercato”.
Avverso la suddetta sentenza la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Con ordinanza n. 18729/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
A seguito dell’istanza in data 7.6.2019 con la quale i ricorrenti manifestavano l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, questa Corte, con ordinanza n. 18729/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 dispone: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”.
Orbene, la documentazione (che peraltro fa riferimento a cartelle di pagamento) relativa alla domanda di definizione agevolata e al versamento degli importi dovuti o della prima rata, pur indicata nell’istanza del 7.6.2019, non risulta agli atti del giudizio, di modo che non si è verificato l’effetto della sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, previsto dal menzionato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Conseguentemente, non trova applicazione, nella specie, l’art. 6 cit., il comma 13, il quale prevede l’estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.
Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza, i ricorrenti si sono limitati a richiamare la documentazione che sarebbe stata prodotta con l’istanza del 7.6.2019, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio non essendo intervenuto alcun diniego alla definizione, né risultando presentata istanza di trattazione.
Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo, che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Sostengono che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente e che, comunque, la CTR aveva omesso di considerare i fatti – controversi e decisivi – costituiti dalla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di tre milioni di Euro e dal registro delle presenze registrate nella struttura alberghiera.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 2729 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR posto a base dell’accertamento meri indizi, omettendo nel contempo di valutare gli elementi probatori addotti dai contribuenti.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.
Nella sentenza impugnata non è dato ravvisare un’ipotesi di motivazione apparente, atteso che le argomentazioni seppure succinte – svolte dai giudici di appello rendono percepibile il fondamento della decisione e si palesano idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Giova premettere che è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, 1 comma, lett. d), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (in termini, Cass. n. 13561 del 2017).
Ciò posto, va rilevato come la CTR, a fronte della presunzione dell’esistenza di maggiori redditi fondata sulla antieconomicità della gestione d’impresa, non abbia tenuto in alcuna considerazione gli elementi di segno contrario addotti dai contribuenti, in particolare la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di tre milioni di Euro, omettendo di valutare l’incidenza dei correlati oneri finanziari sull’utile di impresa.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022