Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1437 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16651-2020 proposto da:

PUBBLIEMME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 47, presso lo studio dell’avvocato LUISA TORCHIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANSELMO TORCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3813/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Con la sentenza n. 3813/2019, la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia nr 1902/2017 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Pubbliemme s.r.l. nei riguardi dell’avviso di accertamento con cui erano state recuperata a tassazione componenti negativi relative a 4 fatture emesse nei suoi confronti fra il 24.1.2011 ed il 28.2.2011 per un imponibile pari ad Euro 230.000,00 per violazioni tributarie connesse all’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La CTR motivava l’accoglimento dell’appello osservando, in buona sostanza, che a fronte degli elementi indiziari, gravi precisi e concordanti forniti dall’Ufficio e concernenti la fittizia fatturazione, la società appellata non aveva fornito validi elementi in senso contrario e, in particolare, non aveva dimostrato la corrispondenza dell’importo versato alla prestazione resa.

La contribuente impugna la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto la CTR che gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria fossero “unicamente idonei a legittimare il sospetto della fittizietà di parte dell’operazione di sponsorizzazione” in palese violazione dei criteri legali sulla distribuzione dell’onere della prova.

Si lamenta infatti che il giudice di appello, pur riconoscendo l’effettivo svolgimento del contratto di sponsorizzazioni, abbia imputato alla Pubbliemme il mancato assolvimento dell’onere della prova circa la corrispondenza dell’importo versato alla prestazione resa attribuendo rilevanza decisiva al prelievo in contanti della somma di Euro 176.188,00 effettuato dal legale rappresentante dell’Associazione nonostante l’assenza di riscontri oggettivi idonei a dimostrare – seppure in via indiziaria – la retrocessione della somma allo sponsor.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR esplicitato le ragioni fattuali e giuridiche per le quali partendo dai suddetti elementi di fatti è giunto alla conclusione della parziale fittizietà dell’operazione de qua nella misura corrispondente alla somma prelevata dal rappresentante legale della Nuova Volomen Pizzo.

Il secondo motivo va esaminato per priorità logico-giuridica è infondato.

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Con riferimento alla pronuncia in esame, avendo il giudice del gravame esplicitato i motivi per i quali l’accertamento doveva ritenersi legittimo indicando le ragioni del suo convincimento basato su indizi univoci puntualmente individuati idonei a dimostrare la parziale fittizietà della prestazione relativa al versamento di Euro 176.118,00 rispetto all’intera somma di Euro 230.000,00 e sottolineando l’assenza di elementi di segno opposto in grado di scalfire la pretesa impositiva.

Il primo motivo è inammissibile.

Va ricordato che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità”, se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015), nel caso di specie non denunciato. Ed è stato quindi affermato che “Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass. n. 7394/2010).

Pertanto, laddove la deduzione della violazione di legge sia solo formale, l’oggetto del ricorso non è più l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerente alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti nei quali quest’ultimo sia consentito (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

Giova altresì ricordare che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c., alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n. 1715/2007).

Ciò posto la CTR infatti ha manifestato il proprio convincimento in ordine alla sostanziale tenuta del quadro indiziario fornito con l’avviso di accertamento fondato su plurimi elementi presuntivi, stimati gravi precisi e concordanti confortati dalla ritenuta assenza di idonee prove a contrario fornite dalla contribuente; ciò in piena conformità al principio di diritto secondo cui “La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5787 del 13/03/2014; sez. 5, n. 16825 del 7/8/2020); ogni altra argomentazione sottesa alla proposta censura tende evidentemente ad una inammissibile rivalutazione di fatti e risultanze probatorie come accertate dal giudice di appello.

Ne’ può assumere una qualche valenza probatoria la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 165/2020 riferita alla diversa vertenza intercorsa fra la Nuova Volomen Pizzo e la Pubbliemme per un preteso inadempimento contrattuale del contratto di sponsorizzazione legato al mancato versamento da parte dell’odierna ricorrente relativamente ai contratti 2008/2012.

Tale decisione ha escluso l’inadempimento contrattuale riconoscendo che le somme previste dai contratti erano state versate e non già che dette somme siano state oggetto di retrocessione allo sponsor.

Quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la relativa censura è inammissibile, in quanto “In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020), fattispecie che non è stata denunciata e che comunque non ricorre nel caso di specie.

Ne’, comunque, può essere censurata in sede di legittimità la scelta operata dal giudice del merito – ai fini della valutazione della pregnanza di un determinato elemento indiziario, come anche di un coacervo di elementi – circa la scelta e la valutazione degli elementi, rientrando tali attività (di apprezzamento e di valutazione dell’idoneità degli elementi presuntivi) nei poteri del giudice del merito, incensurabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., Sez. VI, 14 novembre 2019, n. 29540; Cass., Sez. LH, 16 maggio 2017, n. 12002). Così come è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1234).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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