LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20098/17) proposto da:
S.N., (C.F.: *****), S.S., (C.F.: *****), S.A., (C.F.: *****), e C.C., (C.F.:
*****), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Alessandro Orlando, e Fiorenzo Cieri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Bruno Taverniti, in Roma, v. Germanico, n. 96;
– ricorrenti –
contro
D.I., (C.F.: *****), e O.R. (C.F.:
*****), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Domenico Frattura, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Alessio Costantini, in Roma, v. R. Fauro, n. 102;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 856/2017 (pubblicata il 16 maggio 2017);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione dell’ottobre 2013, i sigg. D.I. e O.R. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lanciano, i sigg. S.N., S.S., S.A. e C.C., deducendo: – di aver stipulato con i citati S.N. e S.S., a seguito di trattative alle quali avevano partecipato anche i genitori di questi ultimi ( S.A. e C.C.), un contratto preliminare di compravendita di una porzione di fabbricato sito in *****, in via di ultimazione, per il prezzo di Euro 370.000,00; – che in data 31 luglio 2008 l’alienazione del predetto immobile era stata formalizzata con atto pubblico di compravendita per il minor prezzo dichiarato di Euro 230.000,00; – che il prezzo realmente pagato corrispondeva a quello indicato nel preliminare e non a quello riportato del contratto definitivo; – che essi attori avevano lamentato la presenza di vizi nell’immobile oggetto di vendita, non eliminati neanche all’esito di interventi di ripristino realizzati dai venditori, tanto da essere stati costretti a richiedere ATP dinanzi al Tribunale di Lanciano, all’esito del quale era emersa la presenza di vizi, sia pure in misura inferiore al prezzo indicato nel testo del contratto definitivo, con conseguente produzione di danni.
Tanto premesso i citati attori chiedevano di: a) dichiarare che gli stessi avevano diritto alla restituzione della maggiore somma effettivamente versata per l’acquisto dell’immobile in questione, da determinare nella differenza tra quella indicata nel contratto preliminare del 28 aprile 2008 e quella riportata nell’atto notarile del 31 luglio 2008; b) condannare in solido tutti i convenuti alla ripetizione, in loro favore, della somma di Euro 140.000,00, oltre interessi legali; c) accogliere la domanda di riduzione del prezzo di vendita, con la conseguente condanna dei medesimi convenuti al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 47.817,00 (scaturente dall’abbattimento del 20,79% sul prezzo di Euro 230.000,00), o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai vizi accertati sull’immobile dedotto in controversia, oltre che alla rifusione delle spese sostenute per l’ATP e di quelle giudiziali.
Nella costituzione di tutti i convenuti, che instavano per il rigetto dell’avversa domanda, l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 494/2016, accoglieva la domanda di cui alla citazione limitatamente alla condanna alla restituzione della somma di Euro 140.000,00, oltre interessi legali al saldo, rigettando le ulteriori pretese attoree.
2. Decidendo sull’appello formulato dai citati convenuti (parzialmente soccombenti), cui resistevano gli appellati invocando il rigetto del gravame, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 856/2017 (emanata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., pubblicata il 16 maggio 2017), respingeva l’impugnazione e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
A fondamento dell’adottata decisione la Corte abruzzese rilevava che il gravame era stato basato sull’eccezione di simulazione relativa del contratto definitivo dedotto in giudizio, la quale, però, non risultava essere stata tempestivamente proposta in primo grado (donde la sua inammissibilità in appello) né con riferimento alla denunciata vicenda simulatoria gli appellanti, quali originari convenuti, avevano formulato domanda riconvenzionale, ragion per cui l’appello non poteva che essere rigettato.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a due motivi, S.N., S.S., S.A. e C.C.. Si sono costituiti con controricorso gli intimati D.I. e O.R..
I difensori di tutte le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, per (asserita) illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto tardiva – e, quindi, inammissibile, perché sollevata per la prima volta solo in appello l’eccezione riconvenzionale avente ad oggetto la simulazione relativa con riferimento al prezzo indicato di Euro 230.000,00 ed all’oggetto dell’atto pubblico di compravendita concluso tra le parti rispetto al prezzo dissimulato corrispondente all’importo di Euro 370.000,00 indicato nel precedente contratto preliminare.
2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c., nonché degli artt. 1414,1417 e 2722 c.c., avuto riguardo alla mancata rilevazione della simulazione dell’accordo – e, perciò, all’inefficacia delle relative previsioni concernenti la determinazione del prezzo e dell’oggetto – contenuto nel richiamato atto pubblico di compravendita rispetto al prezzo da considerarsi dissimulato risultante dal relativo contratto preliminare di compravendita.
Con la stessa doglianza i ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da ricondursi alla mancata valutazione del fatto storico non contestato, allegato ed ammesso dagli originari attori, ricollegabile alla confessione stragiudiziale da parte dei medesimi emergente dalla diffida del 15 novembre 2012, nonché della successiva confessione giudiziale desumibile dall’atto di citazione, da riferirsi ai sigg. S.A. e C.C., quali terzi rispetto al contratto definitivo al quale non avevano partecipato ma semplicemente assistito e in cui i figli S.N. e S. erano riportati quali effettivi venditori.
3. Rileva il collegio che il primo riportato motivo è privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
In primo luogo va osservato che la Corte di appello ha accertato ed adeguatamente motivato (dando atto del contenuto di tutti gli atti processuali conferenti) come dalle domande e da tutte le difese ammissibilmente proposte in primo grado gli attuali ricorrenti non avevano proposto né un’eccezione riconvenzionale di simulazione relativa del contratto definitivo dedotto in giudizio e neanche propriamente una domanda riconvenzionale avente ad oggetto tale questione. Ne’, diversamente da quanto prospettato in ricorso (v. pag. 8), corrisponde al vero che il Tribunale, con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che fosse stata proposta un’eccezione o domanda riconvenzionale attinente all’inefficacia del contratto dedotto in giudizio per simulazione relativa (ovvero con riferimento al solo prezzo indicato nel contratto definitivo), essendosi pronunciato sulla sola domanda (ritualmente formulata) principale di ripetizione della maggior somma pagata rispetto a quella risultante dall’atto pubblico.
Ne’ può ritenersi che l’eccezione riconvenzionale di simulazione potesse essere ritenuta ammissibile in secondo grado con la proposizione dell’atto di appello, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato che essa – da qualificarsi come eccezione in senso stretto – doveva considerarsi nuova e, come tale, la sua deduzione era incorsa nella violazione dell’art. 345 c.p.c. (il cui divieto ha carattere assoluto e di ordine pubblico), implicando la prospettazione di un diverso “petitum” e di un nuovo tema di indagine (comportante la deduzione di una differente “causa petendi”), del tutto estranei al “thema decidendum” del giudizio di primo grado (cfr., ad es., Cass. n. 2201/2012 e, da ultimo, Cass. n. 15730/2020).
Del resto è risaputo che la questione sulla possibile simulazione relativa di un contratto non comporta la nullità del negozio bensì la sua inefficacia, ragion per cui non può essere introdotta per la prima volta in appello, costituendo una domanda nuova che comporta, come già rilevato, il mutamento della “causa petendi” (v. Cass. n. 11232/1997 e Cass. n. 13459/2006).
La Corte abruzzese si e’, perciò, correttamente conformata a tali principi e, quindi, il motivo in esame va disatteso.
Oltretutto, sul piano generale, è opportuno rilevare – e tanto costituisce un approdo univoco della giurisprudenza di questa Corte – che viene a configurarsi una domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
4. L’esame del secondo motivo, siccome attinente alla deduzione di questioni riguardanti la prospettata mancata rilevazione della simulazione relativa del contratto definitivo di compravendita, resta superato (e, quindi, impropriamente assorbito), poiché implicante la valutazione di aspetti presupponenti l’ammissibilità della nuova domanda relativa a detta simulazione in appello, invece da ritenersi esclusa per quanto evidenziato in risposta al primo motivo.
5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, va rigettato il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli stessi ricorrenti (sempre con vincolo solidale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022
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