LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17386/2016 proposto da:
SCIOVIE LACEDEL POCOL DI L.G. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO CELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO GHEZZE, FRANCO LO PASSO, giusta procura in atti;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Direttore e Procuratore speciale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI, giusta procura in atti;
– controricorrente –
e contro
COSTRUZIONI DAL PONT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO PANIZ, giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
M.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO PANIZ, giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
G.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto.
FATTI DI CAUSA
La spa Costruzioni Dal Pont evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Belluno, la snc Sciovie Lacedel Pocol chiedendo il pagamento del corrispettivo ancora dovutole in relazione a lavori di costruzione eseguiti in ***** su incarico della società convenuta – importo pari ad Euro 62.319,13 oltre iva.
Resistette la snc Sciovie Lacedel Pocol contestando la pretesa attorea in quanto il fabbricato realizzato affetto da gravi vizi che ne comportavano il pericolo di crollo e chiedeva in via riconvenzionale la condanna della società attrice e dell’ing. M.R. – progettista delle strutture – al ristoro dei danni patiti, provvedendo anche a chiamare in causa il M..
L’ing. M. si costituì, contestando la pretesa svolta dalla snc Sciovie e chiedendo d’esser manlevato dalla spa Dal Pont.
A sua volta la spa Dal Pont contestava la pretesa proposta in via riconvenzionale dalla snc Sciovie ed, al riguardo, procedeva a chiamare in causa il suo Assicuratore spa Axa e l’arch. G.E., quale direttore di lavori, per esser da questi manlevata in caso di sua condanna.
Resisteva e l’Assicuratore, che eccepiva l’inoperatività della polizza e comunque contestava la pretesa della snc Sciovie, ed il G., che contestava la chiamata svolta dalla spa Dal Pont.
All’esito della trattazione di prime cure, il Tribunale cadorino accolse la pretesa risarcitoria della committente, condannando solidalmente la società appaltatrice, il direttore dei lavori ed il progettista a pagare la somma di Euro 92.300,00 alla società committente e condannò l’Assicuratore a tenere manlevata la spa Dal Pont, rigettando la domanda da quest’ultima originariamente proposta contro la snc Sciovie.
La snc Sciovie Lacedel Pocol propose gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia, lamentando la riduttiva quantificazione del ristoro del danno patito, ed anche la spa Dal Pont, l’ing. M. e l’arch. G. interposero appelli incidentali in relazione alle statuizioni di loro condanna.
Il Collegio marciano ad esito della trattazione, accolse i gravami esposti dagli appellanti incidentali, mandandoli assolti dalla pretesa risarcitoria avanzata dalla snc Sciovie, osservando:
la procura rilasciata al difensore di Sciovie era stata sanata ex art. 182 c.p.c.;
non concorreva responsabilità dell’appaltatore per i vizi palesati dalla costruzione a seguito del movimento franoso poiché il committente aveva provveduto a far confezionare approfondita indagine geologica, utilizzata anche per ottenere dal Comune di Cortina d’Ampezzo il rilascio della concessione edilizia, sicché l’appaltatore non era tenuto ad eseguire un’indagine geologica ancora più approfondita ed abbisognevole di conoscenze ed attrezzature particolari;
anche il progettista dell’edificio ing. M. era esente da responsabilità poiché, come l’appaltatore, aveva operato affidamento sulla completa ed approfondita indagine geologica esperita dalla società committente e s’era, nella progettazione del fabbricato, attenuto alle disposizioni impartite dal geologo; il direttore dei lavori arch. G. era stato solamente chiamato in garanzia dall’appaltatore, sicché l’assoluzione di questo escludeva ogni ricaduta sul tecnico, mai avendo il committente esteso la domanda anche nei suoi confronti; andava accolta l’originaria domanda proposta dalla spa Dal Pont di pagamento del corrispettivo ancora dovuto per i lavori eseguiti.
Avverso detta sentenza la snc Sciovie Lacedel Pocol ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi, illustrato anche con nota difensiva.
Resistono, con separati controricorsi, la spa Dal Pont e l’ing. M., che propongono anche impugnazione incidentale condizionata, articolata su tre motivi illustrati anche con memorie difensive.
Al riguardo dell’impugnazioni incidentali la società ricorrente ha depositato il controricorso.
Resiste con controricorso la spa Axa, mentre l’arch. G., ritualmente vocato, è rimasto intimato.
All’odierna udienza pubblica, acquista la requisitoria scritta del P.G. nella persona del Dott. Alberto Celeste – rigetto ricorso principale assorbiti gli incidentali -, non avendo le parti depositato l’apposita istanza per la trattazione orale, la Corte ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla snc Sciovie Lacedel Pocol di L.G. & C. appare privo di fondamento giuridico e va rigettato; di conseguenza rimangono assorbite le impugnazioni incidentali mosse dalla spa Dal Pont e dal M. poiché espressamente condizionate all’accoglimento dell’impugnazione principale.
Con il primo motivo di doglianza la società ricorrente denunzia violazione delle norme ex artt. 1667,1668,2055 e 2728 c.c., in quanto la Corte serenissima ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità dell’appaltatore, anche in relazione ai cedimenti del terreno – sempre ribadita dall’insegnamento della Suprema Corte -, in forza di ragionamento giuridico errato.
La censura appare inammissibile posto che non viene operato specifico confronto con la motivazione posta dalla Corte marciana a fondamento della sua decisione sul punto responsabilità dell’appaltatore.
Difatti il Collegio veneto ha previamente ricordato il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio in tema di responsabilità dell’appaltatore in relazione ai vizi del terreno, su chi è chiamato ad erigere costruzione, ma ha anche puntualmente posto in evidenza, sulla scorta di specifico arresto di questo Supremo Collegio come l’appaltatore non può esser chiamato a rispondere se il committente gli ha fornito approfondito esame geologico, dallo stesso commissionato a professionista del settore, ed eventuali ulteriori esami richiedano strumentazione, conoscenze e procedimenti non ordinari, bensì indagini particolarmente difficoltose.
Nella specie, ha osservato la Corte serenissima, l’indagine geologica, portata avanti per sensibile lasso di tempo e con apposita strumentazione dal professionista incaricato dalla committente, anche per ottenere la concessione edilizia da parte del Comune, configurava esattamente lo scrupolo richiesto ordinariamente all’appaltatore, secondo l’insegnamento di legittimità.
Questa specifica e perspicua motivazione non risulta invero attinta con puntuale censura, limitandosi la società ricorrente a richiamare la regola iuris ordinaria in tema di responsabilità dell’appaltatore, senza anche soffermarsi sull’effettiva ragione della motivazione, ossia l’esonero da responsabilità dell’appaltatore in presenza di apposita ed approfondita indagine geologica fornitagli dal committente, che per giunta consentì all’Ente locale il rilascio della concessione edilizia in zona di notoria frana.
Con la seconda ragione di doglianza la società ricorrente lamenta violazione delle norme ex artt. 2232,2236,1218 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1669 e 2043 c.c., in quanto il Collegio lagunare ha pure mandato assolto il progettista delle strutture ing. Dott. M., benché in forza delle disposizioni di legge lo stesso era responsabile anche dell’opera dello specialista geologo.
Inoltre la società ricorrente osserva come, nella specie, il progettista delle strutture nemmeno aveva provveduto a commissionare apposta perizia geotecnica, come suo obbligo secondo la normativa specifica in materia – L. n. 1086 del 1971 e D.M. del 1980 -, siccome ricordano arresti del Consiglio di Stato.
La censura sviluppata appare priva di pregio giuridico posto che si compendia nella proposizione di tesi meramente alternativa rispetto alla statuizione adottata dal Collegio marciano circa la posizione dell’ing. M. progettista delle strutture. Difatti la Corte veneta ha puntualmente esaminato detta posizione e posto in evidenza come, da un lato, le imperfezioni rilevate al consulente tecnico circa il progetto strutturale non assumevano rilevanza in relazione alle ragioni determinati i vizi palesati dal fabbricato, esclusivamente riconducibili al movimento franoso, e dall’altro come il professionista s’era adeguato alle indicazioni date dal geologo, cui il committente assegnò l’incarico della perizia geologica per erigere il fabbricato in zona notoriamente soggetta a movimento franoso, indicazioni che avevano indotto anche l’Ente locale a rilasciare la concessione edilizia.
La Corte marciana dunque, similmente che per l’appaltatore, concludeva anche in relazione alla posizione del progettista delle strutture che lo stesso andava esente da colpa poiché aveva fatto affidamento sul completo esame geologico condotto dal tecnico specialista incaricato dalla committenza – Cass. sez. 2 n. 8395/96 – ed eretto il fabbricato sulla base di un’apposita perizia geotecnica, come insegna arresto del 1993 di questa Suprema Corte.
Parte impugnate tenta di superare il corretto ragionamento esposto dal Collegio lagunare operando richiamo alla normativa relativa ai compiti del progettista che, nella specie, non rileva in quanto questi risponde anche in relazione all’opera del geologo quando da lui incaricato dell’esame geognostico ai fini della progettazione dell’opera.
Difatti, nella specie, detta attività fu svolta autonomamente dal committente, sicché la diligenza professionale era correlabile – come per l’appaltatore – ad ulteriori indagini quando non complesse ed abbisognevoli di mezzi e competenze straordinarie.
Con la terza ragione di doglianza la snc Sciovie rileva omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che la Corte marciana ebbe ad errare nel valutare le risultanze di causa in ordine alla necessità di indagini geologiche, particolarmente difficoltose e superiori alle ordinarie conoscenze in materia, per individuare la velocità di movimento della frana che interessava il sito di costruzione.
La censura appare inammissibile posto che, anche se veicolata sub specie omesso esame di fatto storico, la critica in concreto articolata si risolve nella proposizione di una valutazione dei dati probatori in atti alternativa rispetto a quella effettuata dalla Corte serenissima.
Il Collegio veneto ha esaminato il fatto storico – frana e suo movimento -, solamente le conclusioni, cui è pervenuto in base ai dati fattuali acquisiti in atti al riguardo non soddisfa la parte, sicché nemmeno in astratto può configurarsi il vizio di legittimità denunziato.
Con il quarto mezzo d’impugnazione la società ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo e violazione della norma ex art. 2735 c.c., poiché il Collegio serenissimo non ha valutato la valenza confessoria di due documenti dimessi dalle controparti afferenti alla garanzia di lunga durata dello stabile costruito da parte della società appaltatrice e del progettista delle strutture.
All’evidenza non concorre il vizio di omesso esame di un fatto storico posto che lo stesso argomento critico sviluppato sottolinea come trattasi di valutazione di documenti, quindi apprezzamento di elemento probatorio.
Quanto alla dichiarazione dell’ing. M., poi, non assume rilievo il suo carattere confessorio circa la garanzia per la sua opera professionale, posto che, come visto in relazione alle precedenti ragioni d’impugnazione, i vizi palesati dal fabbricato progettato non derivano dall’opera del professionista, bensì dalla velocità del movimento franoso non conforme a quanto stabilito dal professionista geologo incaricato dalla committente.
Con la quinta doglianza la snc Sciovie rileva violazione della norma ex art. 91 c.p.c., in quanto la Corte marciana l’ha onerata anche delle spese del G. – direttore dei lavori -, benché detto soggetto non evocato in causa da essa impugnate bensì chiamato in garanzia dall’appaltatore, che dunque doveva sopportarne il peso delle spese.
La critica è palesemente infondata poiché contraria al costante insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 4439/91, Cass. sez. 1 n. 5262/02, Cass. sez. 3 n. 5027/08 -, secondo il quale l’attore risponde anche delle spese del chiamato in garanzia impropria dal convenuto, quando rigettata la sua domanda, se detta chiamata non arbitraria.
Nella specie l’arch. G. era effettivamente il direttore dei lavori con le relative responsabilità e la domanda, nei suoi riguardi svolta dall’appaltatore, risulta superata dal rigetto della domanda proposta contro l’appaltatore dalla società committente.
Conseguentemente le spese del chiamato non possono che far carico sul soccombente.
Con il sesto ed ultimo motivo d’impugnazione la società ricorrente rileva violazione del disposto ex art. 92 c.p.c., posto che la Corte marciana non ha considerato che le eccezioni preliminari, svolte dalle parti avversarie, sono state respinte ed, inoltre, che la questione s’appalesava complessa, sicché concorrevano ragioni per avvalersi della facoltà di compensazione.
Solo il mancato rispetto del principio ex art. 91 c.p.c., è soggetto ad esame di legittimità, mentre la mancata attivazione della facoltà di compensazione delle spese è questione insindacabile, poiché l’esercizio della facoltà di compensazione è rimessa alla prudenza del giudicante – Cass. sez. 3 n. 2618/87, Cass. sez. 3 n. 18650/03.
Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna della snc Sciovie Lacedel Pocol alla rifusione verso ciascuna delle tre parti resistenti delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Concorrono in capo alla società impugnante le condizioni processuali per l’ulteriore versamento pari al contributo unificato, ove dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022
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