Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1477 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10465/2017 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Lucido;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Galati;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2016 del Tribunale di Trapani depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore Dott. DARIO CAVALLARI;

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE I.V. ha proposto, innanzi al Giudice di Pace di Trapani, opposizione contro il Decreto Ingiuntivo n. 603 del 2012, ottenuto dall’Avv. M.A. ed avente ad oggetto i compensi professionali a quest’ultimo spettanti per l’attività professionale svolta in favore della stessa I.V..

Il Giudice di Pace di Trapani, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 70 del 2014, ha respinto l’opposizione.

I.V. ha presentato appello che il Tribunale di Trapani, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 707 del 2016, ha in parte accolto, riducendo l’importo del compenso spettante ad M.A..

I.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

M.A. si è difeso con controricorso.

La sola ricorrente ha depositato memorie.

1. Con il primo motivo I.V. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inadempimento da essa sollevata ex art. 1460 c.c., in combinato disposto con l’art. 1176 c.c., comma 2, per violazione degli obblighi d’informazione ed avrebbe statuito su una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale mai formulata.

La doglianza è infondata.

Infatti, il Tribunale di Trapani ha espressamente preso posizione in ordine all’eccezione d’inadempimento di I.V., proposta perché M.A. non le avrebbe consigliato di desistere dalla richiesta di risarcimento, rigettandola atteso che non era sufficiente, per ritenere la responsabilità professionale del difensore, “il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale” e che, nella specie, la menzionata I. non aveva dimostrato l’esistenza di un nesso causale fra la condotta di M.A. ed il pregiudizio da lei patito.

Non risulta, poi, dalla lettura della decisione impugnata, che il Tribunale di Trapani si sia pronunciato su una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 111 Cost., per avere il Tribunale di Trapani erroneamente ritenuto che M.A. non avesse illegittimamente frazionato in due parti la propria pretesa.

Infatti, il controricorrente aveva ricevuto un unico incarico professionale congiuntamente da I.V. e da suo marito A.A., ma, nonostante ciò, aveva domandato l’emissione di due decreti ingiuntivi (uno per ciascuno dei coniugi), così indebitamente parcellizzando il suo credito.

Ne sarebbe conseguita, quindi, l’improponibilità della sua richiesta di pagamento.

La doglianza è infondata.

Preliminarmente, si osserva che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili (Cass., Sez. 6-2, n. 19898 del 27 luglio 2018).

Nel caso in esame, il Tribunale di Trapani ha escluso, con motivazione logica e completa, la ricorrenza di una improcedibilità, tenuto conto che le posizioni giuridiche delle parti erano distinte, benché le richieste risarcitorie avanzate da I.V. e dal marito si fondassero sullo stesso sinistro (nel quale era morta la suocera dell’attuale ricorrente).

Il fatto che l’attività difensiva posta in essere da M.A. per I.V. sia stata simile a quella svolta nell’interesse di A.A. non esclude, quindi, che venissero in rilievo due crediti separati concernenti soggetti diversi (non, dunque, lo stesso debitore) e, quindi, azionabili distintamente, considerata la loro autonomia ( A.A. agiva quale figlio, I.V. nella qualità di nuora e, ad esempio, l’onere probatorio gravante sulle parti era diverso, come l’entità del risarcimento al quale potevano aspirare).

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto storico determinante poiché il Tribunale di Trapani non avrebbe tenuto conto della sentenza del Tribunale di Trapani n. 1193 del 2015, concernente l’opposizione a decreto ingiuntiva proposta dal marito A.A., nella quale era stato affermato, con riferimento all’incarico svolto da M.A. per A.A. e I.V., che non vi era stata “una differente attività professionale specifica” e che “l’attività professionale dovrà essere considerata nella sua unitarietà”.

Inoltre, il Tribunale di Trapani non si era pronunciato in ordine al bonifico bancario con il quale il marito aveva pagato l’importo stabilito, con la sentenza da ultimo menzionata, dal Tribunale di Trapani in favore di M.A..

La doglianza è infondata.

Infatti, la circostanza che l’attività professionale di M.A. sia stata in parte analoga con riguardo ai suoi due assistiti non esclude, secondo la stessa sentenza del Tribunale di Trapani, una “differenziazione di posizioni risarcitorie” fra A.A. e I.V..

Pertanto, M.A. ha pur sempre azionato due suoi crediti distinti nei confronti di due soggetti differenti, con la conseguenza che la dedotta “unitarietà” della sua “attività professionale” potrà incidere sulla quantificazione del compenso, ma non renderà improponibile la sua domanda.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (tariffe forensi stragiudiziali tabella D) poiché il Tribunale di Trapani avrebbe errato nel ritenere, nonostante la sua espressa contestazione, provata l’esecuzione delle prestazioni professionali indicate nella proposta di parcella di M.A. sulla base della sola documentazione prodotta dal controricorrente in sede monitoria.

La doglianza è infondata.

Le voci per le quali il Tribunale ha riconosciuto la spettanza di un corrispettivo ad M.A. e che I.V. afferma nel suo ricorso non essere state dimostrate sono: “Parere orale”, “Esame e studio della pratica”, “Conferenze di trattazione” e “Spese certificati e ritiro”.

Innanzitutto, si osserva come la documentazione che la medesima ricorrente ammette essere stata presentata per ottenere il decreto ingiuntivo opposto (a prescindere, quindi, da quanto dedotto nel controricorso sul punto), vale a dire il mandato professionale, la lettera di messa in mora della compagnia assicuratrice e la corrispondenza di rito (nove e-mail), sia di per sé sufficiente, in linea di principio, a giustificare la spettanza delle prime tre voci (eventualmente potendo essere contestato – il che, però, non avviene nella presente sede – il quantum della pretesa).

Per ciò che concerne la quarta voce, invece, deve trovare applicazione, anche con riguardo all’attività stragiudiziale, l’orientamento giurisprudenziale per il quale all’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione, ma che, di fatto, sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico. Tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare ed in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit (Cass., Sez. U., n. 31030 del 27 novembre 2019).

5. Il ricorso e’, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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