Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1501 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13486-2020 proposto da:

O.B.A.L., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO ATZENI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

A.A.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 720/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 4.1.2012 O.B.A.L. evocava in giudizio A.A.E. innanzi il Tribunale di Cagliari per sentir accertare la natura fiduciaria dell’intestazione, in favore della convenuta, di alcuni beni immobili e quote di partecipazione al capitale sociale di società, ovvero -in subordine-la natura simulata di detti acquisti, perché eseguiti con denaro esclusivamente proveniente dall’attività di calciatore professionista svolta dall’attore; nonché, in ulteriore subordine, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme ricevute per gli acquisti di cui è causa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 2603/2016, rigettava la domanda.

Interponeva appello avverso detta decisione l’ O. e la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, n. 720/2019, emessa nella resistenza della A., accoglieva solo in parte il gravame, condannando l’appellata a restituire all’appellante la somma di Euro 67.139,40 oltre accessori, provata da due assegni depositati dall’ O. in atti del giudizio di merito.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.B.A.L., affidandosi a tre motivi.

A.A.E., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato istanza di differimento della discussione del ricorso, allegando l’esistenza di avviate trattative per il bonario componimento della vertenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

O.B.A.L. evocava in giudizio la moglie A.A.E. per sentir accertare la natura simulata da alcuni acquisti di immobili e quote di partecipazione al capitale di alcune società operanti nel settore della ristorazione e del turismo; beni, questi, intestati alla convenuta, ma acquistati con i cospicui proventi dell’attività del marito, calciatore professionista. Invocava inoltre la resa del conto, in quanto la moglie aveva sempre gestito in autonomia il patrimonio familiare, anche se i coniugi vivevano in regime di separazione dei beni, ed in subordine la sua condanna per ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale di Cagliari rigettava tutte le domande, condannando l’attore alle spese di lite. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell’appello spiegato dall’Olivieira avverso la decisione di primo grado, riteneva provata la domanda limitatamente alla somma di Euro 67.139,40 documentata da due assegni utilizzati per l’acquisto del terreno ove poi era sorta l’abitazione familiare, intestato esclusivamente all’appellata A.- e condannava dunque quest’ultima al pagamento di detto importo, compensando in parte le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Ricorre per la cassazione di detta decisione l’ O., affidandosi a tre motivi.

Con il primo, lamenta la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di Appello, nel confermare il rigetto delle istanze di prova orale articolate dal ricorrente in prima istanza, già disattese dal Tribunale, avrebbe omesso di considerare che la A. non aveva specificamente eccepito l’ammissibilità della richiesta istruttoria. Ad avviso del ricorrente, in assenza di contestazione della parte avversa, il giudice non avrebbe potuto ritenere inammissibile l’istanza.

La censura è inammissibile. La circostanza che la A. non avesse contestato l’ammissione della prova orale non introdotta dal Tribunale, infatti, non risulta dalla sentenza impugnata. Ne risulta che l’ O. avesse impugnato la sentenza di prime cure in relazione a questo specifico profilo. Alle pagg. 6 e ss. del ricorso viene invero riprodotto il contenuto del motivo di gravame concernente la mancata ammissione della prova orale di cui si discute, nel quale non si fa alcuna menzione della mancanza di contestazione da parte della difesa della A.. Ne deriva la novità della questione, che risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, e dunque l’inammissibilità del motivo.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 244 c.p.c., artt. 1351,1705,2697,2721,2722,2723,2724 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili debba rivestire la forma scritta, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6459 del 6.3.2020, secondo la quale il predetto negozio è assimilabile al mandato senza rappresentanza, e non al contratto preliminare, del quale ultimo, pertanto, non condivide il regime formale vincolato.

La censura è inammissibile. Pur dovendosi convenire sul principio per cui “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212) va osservato che, nel caso di specie, l’odierno ricorrente non ha fornito la prova, nel giudizio di merito, dell’esistenza del detto negozio fiduciario. Il profilo della forma che l’accordo in esame avrebbe dovuto rivestire, dunque, diviene irrilevante, alla luce della non conseguita dimostrazione della sua esistenza, per effetto della stabilità -derivante dall’inammissibilità del primo motivo di ricorso- della statuizione con la quale il primo giudice non aveva consentito l’ingresso della prova orale articolata dall’attore, ritenendola generica.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte di Appello, nel rigettare la domanda di arrichimento senza causa proposta dal ricorrente, non avrebbe considerato “la copiosa documentazione offerta in produzione”.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, posto che il motivo non descrive, neppure per sommi capi, di quale documentazione il giudice di merito avrebbe omesso l’esame, né quale sarebbe il suo profilo di decisività. Sul punto, giova ribadire che “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006, Rv. 591899 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007, Rv. 600199)”.

Non risultano depositate memorie.

Il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica, anche in considerazione dell’istanza depositata dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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