Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1565 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20626/2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Faleria n. 37, presso lo studio dell’avvocato Mazzeo Assunta, rappresentato e difeso dall’avvocato Pepe Franco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – C.P. ricorre per un mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, contro la sentenza del 14 gennaio 2019 con cui la Corte d’appello di Napoli, provvedendo in riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Benevento, ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal C. al fine di far accertare la falsità della firma apposta in ricezione dell’avviso di ricevimento del 25 agosto 2008 relativo raccomandata numero *****.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

considerato che:

3. – L’unico mezzo denuncia violazione dell’art. 2700 c.c. per avere il giudice d’appello ritenuto inammissibile la querela di falso, ai sensi dell’art. 231 c.p.c., avverso l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è fondato.

Va fatta applicazione del principio che segue.

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione apposta sull’avviso di ricevimento dall’agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l’atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 22 novembre 2006, n. 24852).

5. – La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla iniziale corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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