Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1579 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18995/2018 R.G. proposto da:

S.M., in difetto di elezione di domicilio in Roma per legge domiciliato ivi, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA PALUMBO;

– ricorrente –

contro

M.A., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UDINE 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1087/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:

l’avv. S.M. ricorre, con atto notificato il 18/06/2018 ed articolato su sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1087 del 18/04/2018 del Tribunale di Taranto, con cui è stata in parte dichiarata inammissibile ed in parte rigettata la sua opposizione, qualificata (v. pag. 1 della gravata sentenza) come proposta “avverso la procedura esecutiva mobiliare presso il debitore instaurata in suo danno da M.A. e G.R. con pignoramento notificato il 16/9/2015”, al cui esito erano state assegnate ai procedenti le somme versate a titolo di conversione;

il tribunale, esclusa l’ammissibilità delle domande proposte in proprio pure contro l’avv. Boccia, difensore dei procedenti, ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi le doglianze per vizi relativi al compimento di singoli atti che precedevano od instauravano l’esecuzione forzata (quali la redazione del precetto, la notifica di questo e del titolo esecutivo e la richiesta ed esecuzione della esecuzione pur in difetto di valido mandato, la carenza di seconda copia esecutiva del titolo), così dichiarandole inammissibili per tardività (riferendo al 07/08/2015 il termine per proporre quelle diverse da quanto relativo al procedimento espropriativo mobiliare ed al 16/09/2015 il dies a quo per proporre quelle contro quest’ultimo) in relazione al deposito del ricorso in opposizione indicato come avvenuto il 17/10/2015: ma non mancava di esaminare nel merito tutte le relative doglianze, reputandole infondate;

il medesimo tribunale qualificava invece come opposizioni all’esecuzione le censure all’illegittimità della procedura mobiliare in pendenza di precedente presso terzi ed all’inesistenza del titolo esecutivo azionato: rigettandole peraltro nel merito, in uno alla domanda di condanna dell’opponente per lite temeraria;

gli intimati resistono con controricorso, chiedendo la condanna di controparte per lite temeraria;

infine, per l’adunanza camerale del 30/09/2021, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, parte ricorrente insiste nella richiesta di riunione – per connessione oggettiva e soggettiva – con il ricorso n. 17292/19 r.g..

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta:

– col primo motivo, la “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per violazione dello jus postulandi confessato dai coniugi M. e dall’avv. Guglielmo Boccia per violazione degli artt. 2730,2733 c.c.artt. 83,228,229 c.p.c., dell’art. 381c.p., nonché dell’art. 68 codice deontologico forense fonte normativa ex lege n. 247 del 2012”: in estrema sintesi dolendosi della mancata considerazione della confessione dell’avv. Boccia di essere privo di mandato e della sua violazione di specifiche norme deontologiche sull’assunzione della difesa della controparte;

– col secondo motivo, la “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonché per violazione dei termini processuali per l’impugnazione”: contestando la tardività e l’applicabilità dei termini in tale fase;

– col terzo motivo, la “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., in relazione all’art. 83 c.p.c.”: in particolare, negando l’applicabilità dell’istituto del falsus procurator e comunque adducendo essere il titolo di per sé inficiato dalla mancanza di ius postulandi;

– col quarto motivo, la “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione degli artt. 58,474,475 e 476 c.p.c.”: ribadendo l’illegittimità della formazione di una copia ulteriore del titolo esecutivo direttamente da parte dell’avvocato;

– col quinto motivo, la “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per violazione dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4), per incompatibilità dell’organo giudicante”: riferendo essere il giudicante stato relatore in separato processo n. 4922/14 rg. su ordinanza 31/03/2014 e membro del collegio in altra causa sui compensi verso gli odierni intimati;

– col sesto motivo, la “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per violazione di cui al principio di pubblica fede”: argomentando per l’illegittimità dell’assegnazione avvenuta senza il previo deposito di un valido titolo;

ora, preliminarmente va disattesa l’istanza di riunione ad altro ricorso, non solo non essendo quello riferito al medesimo provvedimento oggetto di quello oggi esaminato e quindi non operando la norma dell’art. 335 c.p.c., ma soprattutto e comunque non evincendosi con la dovuta chiarezza e precisione dal ricorso odierno gli elementi identificativi dei due processi;

e’ infatti la sostanziale impossibilità di ricavare adeguata contezza dello svolgimento del non lineare contenzioso cui il ricorso si riferisce a determinarne l’impossibilità sia di riunione ad altro, sia di un esame nel merito: e tanto una volta preso atto dell’espressa qualificazione, da parte della gravata sentenza, dell’oggetto della controversia con la sola procedura esecutiva già iniziata;

al riguardo, è logicamente preliminare la disamina del secondo motivo: il quale è però inammissibile, non evincendosi dal ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e non potendo colmarsi le sue lacune con alcun atto successivo (per giurisprudenza consolidata: per tutte, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), la puntuale descrizione dell’esatto contenuto delle due distinte opposizioni cui lo stesso ricorrente si riferisce (accennando pure, sia pure in modo incompleto, ad una loro momentanea riunione e successiva separazione, della quale ultima però non si duole adeguatamente con la presente impugnativa della sentenza, pregiudicata dalla questione di tempestività), nonostante la gravata sentenza esordisca identificando nella sola procedura esecutiva mobiliare, seguita alle notifiche di titolo e di precetto, l’oggetto dell’opposizione a decidersi;

tanto impedisce di verificare la fondatezza della tesi del ricorrente sulla tempestività dell’opposizione, proposta non prima del 15/10/2015 ed unico residuo oggetto della presente causa, in relazione al tempo del verbale di pignoramento mobiliare, da eseguirsi senza alcuna necessità di notifica e comunque constando essere subito intervenuta istanza di conversione: con il che resta definitivamente preclusa la relativa questione e definitivamente irretrattabile la violazione dei termini per proporre i motivi di opposizione formale;

al riguardo, per giurisprudenza più che consolidata, l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini si applica a qualunque fase, stato e grado delle opposizioni esecutive e, quindi, non certo alla sola limitata fase indicata dal ricorrente: sicché il motivo è inammissibile, sotto questo ulteriore profilo, per manifesta infondatezza e quindi ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

la conseguita irretrattabilità della definizione in rito dei motivi di opposizione formale preclude sia la disamina del merito di questi (poiché il giudice, che rilevi l’inammissibilità della domanda, perde la potestà di giudicarla nel merito, secondo giurisprudenza consolidata, fin da Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840), sia il rilievo di ulteriori ed indipendenti profili di inammissibilità:

– quanto al primo motivo, poiché vi è separata ratio decidendi di avvenuto conferimento successivo, anche in via di ratifica;

– quanto al terzo, per mancata idonea impugnazione della separata ratio della non necessità di ius postulandi per almeno alcuni degli atti formati dai procedenti e sopravvenuta ratifica con mandato per opposizione;

– quanto al quarto, perché non è stata colta e quindi neppure idoneamente attinta la ratio decidendi dell’utile azionabilità successiva del medesimo titolo originario in base alla sola copia in proprio possesso, non già di una formazione di una seconda copia in forma esecutiva del titolo;

– quanto al quinto, per difetto di specificità e violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in carenza di analitica indicazione degli elementi identificativi delle cause coinvolte e delle modalità di tempestiva sottoposizione al giudice del merito della relativa questione col solo rimedio della ricusazione: e tanto a tacere del fatto che perfino in base ai soli sibillini cenni somministrati in ricorso parrebbero giudizi completamente differenti;

– quanto al sesto, poiché riferito ad un capo di sentenza su domanda espressamente qualificata quale opposizione ad esecuzione ed allora esclusivamente appellabile e non invece immediatamente ricorribile per cassazione, essendo notorio che, quando con una unitaria sentenza di primo grado si decidano opposizioni ad esecuzione e ad atti esecutivi, i relativi capi sono soggetti ai rispettivi mezzi di impugnazione e cioè i primi ad appello ed i secondi al ricorso per cassazione;

tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità: ma la domanda delle controparti di condanna ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento, attese le ragioni di definizione in rito di quello e l’impossibilità di esaminare i profili in base ai quali sono prospettati dai controricorrenti come sussistenti i relativi presupposti; mentre è appena il caso di notare che non vi è luogo a provvedere sulla pretesa dei controricorrenti di ulteriori declaratorie o pronunce anche sugli atti del processo esecutivo, la cui sorte dipende dal qui conseguito rigetto del ricorso contro la sentenza che ha respinto l’opposizione dispiegata pure avverso di quelli;

infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo al ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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