Codice Civile > Articolo 1399 - Ratifica

Codice Civile

Vigente al

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente puo' invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.22891 del 10/11/2016

Un contratto di finanziamento, stipulato usando falsamente il nome del legale rappresentante della società, è assimilabile ad una spendita indebita del nome della società, con la precisazione, però, che l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, essendo tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica, per cui il finanziamento, sebbene inefficace nei confronti della società, della quale è mancato il consenso ab origine, è suscettibile di ratifica da parte della società, che può essere rinvenuta in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.4938 del 15/02/2022

Quando la ratifica di un atto debba essere fatta per iscritto, tale atto può essere costituito dalla citazione, notificata alla controparte e sottoscritta dalla parte o da chi per procura ad litem la rappresenti, con la quale si chieda l’esecuzione del contratto medesimo.

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