Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1580 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32834/2018 proposto da:

M.V., domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Morales Sosa Valeria;

– ricorrente –

contro

GE Capital Services S.r.l., ora Ifis Rental Services S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Inzani Daniele, e Caggiano Ernesto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2138/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 30/09/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

– M.V. propose, con atto di citazione notificato il 29/01/201, opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi nei confronti del precetto per oltre Euro diciassettemila, notificatole il 09/01/2014 ad istanza della GE Capital Services S.r.l..

– Il Tribunale di Sondrio, nella contumacia della GE Capital Services S.r.l., accolse l’opposizione.

– Su appello della GE Capital Services S.r.l. la Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio con M.V., dopo avere dichiarato la nullità della sentenza, in quanto il Tribunale non aveva disposto la rinnovazione della citazione pur in presenza della nullità derivante dall’omissione, nell’atto, del riferimento all’art. 38 c.p.c., ha, in accoglimento dell’impugnazione, rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dalla M..

– Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, M.V..

– Resiste con controricorso la IFIS rental Services S.r.l., quale cessionaria del ramo d’azienda GE Capital Services S.r.l..

– La difesa di M.V. ha depositato atto denominato “Segnalazione di Errore nel ricorso ordinario num. 32834/2018 Reg. Gen.”.

– Per l’adunanza camerale del 30/09/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e la sola parte ricorrente deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

– I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello.

– Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, artt. 38 e 164 c.p.c., nonché degli artt. 100,294 e 156 c.p.c..

– Il secondo mezzo afferma vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

– Il terzo motivo deduce censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 480,481 e 627 c.p.c., nonché degli artt. 310,632 e 479 c.p.c..

– Infine il quarto, e ultimo, motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

– In ordine all’asserita diversità di enti convenuti, secondo la prospettazione della difesa della M., che afferma che la IFIS Rental Services S.r.l. è società diversa del tutto dalla GE Capital Services S.r.l., che era la società che originariamente aveva promosso l’esecuzione opposta dalla M., deve rilevarsene l’irrilevanza ai fini della decisione, assumendo valore assorbente la circostanza relativa alla rituale e tempestiva iscrizione a ruolo del ricorso di cui in prosieguo.

– Il ricorso, infatti, è stato notificato ai difensori della GE Capital Service in data 01/11/2018 (cadente di giovedì) e depositato dalla difesa della M. in questa cancelleria il 23/11/2018 (cadente di venerdì), ossia decorso il termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e ciò pur computando il termine suddetto a decorrere dal 02/11/2018 (ed escludendolo), in quanto il giorno 01/11/2018 è come noto, festivo (il termine sarebbe in ogni caso scaduto il 22/11/2018).

– Il ricorso è pertanto, improcedibile, e tale deve essere dichiarato, d’ufficio (Cass. n. 10784 del 26/05/2015 Rv. 635446-01): “L’art. 369 c.p.c., comma 1, prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l’originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilità dello stesso e tale sanzione non è esclusa dal semplice deposito della copia del ricorso, peraltro priva della relata di notifica, in quanto la produzione di una copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità non consente la verifica della tempestività del ricorso e dell’esistenza di una valida procura. La violazione del termine è rilevabile d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità”.

– Le spese di lite di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dei differenti esiti dei giudizi di merito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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