Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19353/2018 proposto da:

Nidec Asi Spa, in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marche 1/3, presso lo Studio Legale Hogan Lovells, rappresentata e difesa dagli avvocati Astolfi Fulvia, Cogliati Dezza Alice e Di Pasquale Antonio;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5471/2017 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatti rilevanti:

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5.471/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicata il 19 dicembre 2017, parzialmente accogliendo, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 2074/2018, il gravame della Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla società NIDEC ASI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’avviso di accertamento, ai fini della imposta sul reddito delle società, della maggiore imposta di Euro 16.605,44 e avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, disponendone la rideterminazione ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 2, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 18 giugno 2018, affidato a sette motivi.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 3 settembre 2018.

4. – La ricorrente, con memoria del 3 giugno 2019, esponendo – e documentando – di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, ha chiesto la sospensione del processo.

5. – La controricorrente, con memoria del 20 aprile 2020, premettendo che la Direzione regionale della Lombardia della Agenzia delle entrate aveva comunicato con nota del 6 dicembre 2018, la avvenuta definizione della controversia, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio.

6. – Analogamente, mediante memoria del 23 luglio 2021, la ricorrente ha concluso per la estinzione del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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