Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.197 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21400/2017 proposto da:

Albergo Capo Est S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’avvocato Conte Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marcolini Franco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Albergatori Montemare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268-a, presso lo studio dell’avvocato Frattarelli Piero, rappresentata e difesa dall’avvocato Bagli Ivan, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 215/2017 depositata il 9.02.2017, ha rigettato l’appello proposto dall’Albergo Capo Est s.r.l. e M.R., entrambi soci della Albergatori Montemare s.r.l., avverso la sentenza del 29.9-05.10.2010 con cui il Tribunale di Pesaro aveva rigettato la domanda degli stessi soci di annullamento della Delib. Assembleare 22 giugno 2006, della Albergatori Montemare s.r.l., con la quale erano stati approvati contestualmente i bilanci degli esercizi sociali del 2004 e del 2005. La Corte distrettuale ha rilevato la mancata impugnazione da parte degli attori della Delib. societaria di approvazione del bilancio successivo a quello chiuso al 31.12.04 e la conseguente improponibilità dell’azione, ex art. 2434 bis c.c., relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.04.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato che l’oggetto delle censure mosse dai soci appellanti con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado era esclusivamente il bilancio 2004, come si evinceva “dal contenuto degli atti difensivi successivi oltre che dallo stesso ambito di indagine dell’espletata consulenza tecnica, nei quali è vano ricercare un motivo di censura riguardante il bilancio 2005, mentre l’inciso relativo a quest’ultimo bilancio, sopra richiamato, contiene la semplice rappresentazione del riverbero della illegittimità del bilancio precedente su quello successivo, alla quale non può essere riconosciuto valore di impugnazione”.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Albergo Capo Est s.r.l. affidandolo ad un unico articolato motivo.

La Albergatori Montemare s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 99 c.p.c. e dell’art. 2434 bis c.c., nonché l’omesso esame su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Espone il ricorrente che il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande sono contenute, dovendo aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere. Ne consegue che il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non esplicitamente esternata possa ritenersi implicitamente formulata.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Ancona, soffermandosi solo sul tenore dell’atto introduttivo senza darsi carico del suo contenuto sostanziale e della frase, contenuta in citazione, secondo cui “la illegittimità del bilancio 2004 si riverbera su quello dell’anno successivo con conseguente nullità della relativa deliberazione di approvazione” ha erroneamente ritenuto che le censure mosse nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado riguardassero esclusivamente il bilancio 2004.

2. Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 17947/2006; Cass. n. 20957/2017 non mass.; Cass. n. 6003/2019 non mass.; Cass. n. 5876/2011), l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è assoggettabile al controllo di legittimità sotto il profilo della valutazione della logicità e congruità della motivazione.

Orbene, nel caso di specie, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha circoscritto l’oggetto dell’impugnazione al bilancio 2004 non soddisfa tali requisiti.

In primo luogo, la sentenza impugnata, nell’effettuare tale affermazione, richiama genericamente il contenuto “degli atti difensivi successivi” senza indicarlo e senza neppure precisare a quali atti difensivi dell’Albergo Capo Est s.r.l. abbia inteso fare riferimento.

Non è pertinente, inoltre, l’argomentazione con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di individuare l’oggetto dell’impugnazione in relazione allo “stesso ambito di indagine dell’espletata consulenza tecnica”: è stato, infatti, valorizzato per l’interpretazione della domanda un elemento che è estraneo alla parte che ha proposto l’atto di citazione, essendo evidente che l’ambito di una indagine di consulenza tecnica d’ufficio è stabilito dal giudice, anche indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.

La Corte d’Appello ha, altresì, apoditticamente ritenuto che all’inciso (contenuto nell’atto di citazione di primo grado) “la illegittimità del bilancio 2004 si riverbera su quello dell’anno successivo con conseguente nullità della relativa Delibera di approvazione” non potesse essere riconosciuto il valore d’impugnazione. In particolare, la stessa sentenza impugnata ha dato atto che il socio impugnante aveva espressamente dedotto (facendo evidentemente leva sullo stesso principio sotteso all’art. 2434 bis c.c., applicato dalla Corte di merito) come la nullità del bilancio 2004 si riflettesse automaticamente sulla validità del bilancio dell’esercizio successivo, senza, tuttavia, argomentare in base a quali elementi avesse poi ritenuto che lo stesso socio non avesse inteso far valere giudizialmente anche la nullità del bilancio consecutivo (del 2005), tenuto conto che la Delib. Assembleare impugnata 22 settembre 2006, aveva avuto pacificamente ad oggetto l’approvazione di entrambi i bilanci del 2004 e del 2005.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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