Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1973 del 24/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11561-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INTERPORTO SUD EUROPA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7837/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello della Interporto Sud Europa s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della medesimo contribuente contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la sentenza n. 1253/2016 della Corte d’Appello di Napoli, in tema di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio.

La contribuente non si è costituita.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico composito motivo la ricorrente Agenzia deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, e dell’art. 133 c.p.c., per avere il giudice a quo dichiarato la nullità dell’atto impositivo per difetto della sua motivazione, nella quale la sentenza sottoposta a registrazione, non allegata all’atto impositivo, era individuata con il numero del provvedimento e l’individuazione dell’autorità emittente, della data di pubblicazione e della generalità delle parti.

Assume infatti la ricorrente che la CTR avrebbe comunque dovuto valutare nel merito se la motivazione dell’atto fosse sufficiente a consentire alla contribuente di individuare l’atto da registrare ed il contenuto dello stesso, senza violazione, in concreto, dei diritti di difesa della stessa s.p.a., alla quale la sentenza sottoposta alla registrazione era nota, per essere stata pubblicata all’esito di un procedimento civile del quale la società era parte.

Il motivo è fondato e va accolto, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in materia, rispetto al precedente (Cass. Sez. VI, ordinanza n. 29491 del 16/11/2018 e pronunce conformi ivi citate) espressamente condiviso dalla CTR, secondo cui “in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017; Sez. 6-5, n. 1246817/06/2015)”.

E’ stato infatti recentemente sottolineato da questa Corte che non vi è necessario automatismo tra mancata riproduzione, o allegazione, del provvedimento giudiziale nell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, essendo piuttosto necessaria la valutazione in concreto della sufficienza, o meno, della motivazione dello stesso atto impositivo, facendo riferimento alla conoscibilità del presupposto impositivo ed alla lesione, o meno, dei diritti di difesa del contribuente.

In questo senso si è quindi detto che in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l’atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta). Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest’ultimo. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 26340 del 29/09/2021).

Con riferimento specifico all’oggetto di tale verifica del livello motivazionale dell’atto impositivo, si è chiarito che ” In tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell’onere motivazionale dell’avviso di liquidazione st. contr., ex art. 7, l’allegazione materiale dell’atto giudiziario assoggettato ad imposizione – che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale – è necessaria tutte le volte in cui l’avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l’avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l’agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021).

In ordine ai criteri con i quali la motivazione in questione va quindi vagliata, è stato ulteriormente chiarito che “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, in relazione a un atto giudiziario deve contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l’obbligo di motivazione di cui allo St. contr., art. 7, all’esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili.” (Cass. Sez. 5 -ò, Ordinanza n. 239 del 12/01/2021).

La sentenza impugnata, non avendo dato conto di aver condotto tale verifica, va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello per i necessari accertamenti, da condurre e valutare in applicazione dei predetti principi, e per ogni altra questione rimasta assorbita.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, casa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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