Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata "urgente" la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere.
La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza 20/06/2022 n.19864
Presidente D'Ascola - Relatore Varrone
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 3 febbraio 2009, accertava che L.L. aveva effettuato spese urgenti nell'interesse comune degli altri condomini per Lire 166.000.000 (pari ad Euro 85.731,85) e di conseguenza condannava C.E., Z.E., T.G., R.C. e LO.Gi. al rimborso in proporzione della relativa quota di partecipazione al condominio, oltre agli interessi legali dal 21 novembre 2001, data in cui si era tenuta l'assemblea condominiale riguardante i lavori.
2. C.E., Z.E., T.G., R.C. e LO.Gi. proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
3. L.L. si costituiva e proponeva appello incidentale subordinato.
4. La Corte d'Appello di Bologna in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini rigettava le domande proposte da L.L.. Secondo la Corte d'Appello per la definizione della controversia era sufficiente affrontare la questione del quantum, talmente carente da impedire l'accoglimento della domanda, nonostante la certezza raggiunta in ordine all'avvenuta esecuzione dei lavori. Il Tribunale aveva ritenuto risolto l'argomento in favore dell'attore sulla scorta del contratto d'appalto (del quale riconosceva comunque l'estrema genericità), delle quietanze e delle matrici di assegni. La Corte d'Appello, invece, evidenziava che il quantum della pretesa era stato oggetto di contestazione. Gli appellanti avevano contestato fin dalla comparsa di costituzione l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dall'attore, le quietanze erano state contestate integralmente così come il contratto di appalto. Non vi era alcuna contabilità, non vi era un capitolato, non vi erano fatture, non vi era la descrizione delle opere e non era possibile stabilire quali lavori fossero stati eseguiti. Tutto ciò determinava l'impossibilità di verificare il calcolo e l'importo generale dei lavori. Il difetto probatorio era ancora più evidente con riferimento alle spese di tinteggiatura il cui importo era stato escluso per mancanza del requisito dell'indifferibilità ed urgenza ma il cui importo era andato a comporre la cifra finale da ripartire tra i condomini.
4.1 In relazione alla domanda subordinata di arricchimento senza causa doveva convenirsi con il Tribunale che non spettava al condomino nei casi di spesa non urgente, stante il divieto di rimborso stabilito dall'art. 1134 c.c., al di fuori delle ipotesi ivi previste.
5. L.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi.
6. C.E., Z.E., T.G., R.C. e LO.Gi. hanno resistito con controricorso.
7. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. nonché mancata applicazione degli artt. 61 e 194 c.p.c. L'attore aveva agito in giudizio per vedere accertato il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori urgenti nel condominio di (omissis), aveva prodotto materiale probatorio volto alla dimostrazione dell'an e del quantum dei costi sostenuti e aveva richiesto in comparsa l'ammissione di prove e di CTU. In particolare, aveva chiesto l'ammissione di nove testimoni mentre il giudice aveva ridotto l'elenco a tre, e successivamente aveva disposto l'audizione di un quarto. Non era stato sentito tra gli altri D.S.A., titolare della ditta che aveva svolto i lavori di ristrutturazione e che aveva ricevuto il corrispettivo in denaro dall'attore, così come il geometra L.C.E. (non parente ma omonimo), che aveva redatto la quantificazione degli importi pagati e la suddivisione delle voci. Il Tribunale aveva ritenuto sufficienti le prove documentali prodotte, anche a fronte della difesa dei convenuti, aveva accertato il diritto di L. ad ottenere il rimborso delle somme. Il giudice d'appello aveva negato l'audizione dei testi, aveva respinto l'ammissione della richiesta di CTU e, successivamente, aveva negato il diritto al rimborso. Pertanto, secondo il ricorrente, si configurerebbe la violazione del diritto alla prova in relazione al diritto di difesa ex artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Peraltro, la congruità delle somme richieste e della quantificazione dei costi non erano state contestate.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 115 c.p.c. Secondo il ricorrente la controparte non avrebbe contestato l'avvenuto pagamento di Lire 166.000.000 all'impresa esecutrice dei lavori e non avrebbe contestato la congruità dei lavori rispetto all'importo speso. Il motivo elenca una serie di atti del giudizio dai quali si desumerebbe la mancata contestazione dei costi e il fatto storico dell'esecuzione dei lavori, mentre le controparti avrebbero contestato solo la validità della quietanza e la data del contratto di appalto.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 132 c.p.c. Il giudice dell'appello non avrebbe deciso su tutta la domanda, avendo omesso l'esame di due motivi di appello incidentale proposti. In particolare, si chiedeva che il giudice d'appello valutasse l'urgenza dei lavori nella loro interezza e che nel rimborso si tenesse conto anche delle spese per la tinteggiatura. Il secondo motivo di appello incidentale non esaminato dalla Corte d'Appello riguardava la validità dell'assemblea del 23 novembre 2001 di ratifica delle somme spese in quanto mai impugnata. Sarebbe acclarato che l'assemblea nella seduta del 23 novembre 2001 aveva ratificato l'operato dell'attore e approvato la ripartizione delle spese da questi sostenute.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4. La motivazione della sentenza sarebbe da considerarsi omessa non essendo indicate le ragioni poste a base della decisione circa la mancata ammissione della CTU e della prova per testi.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, omesso esame della lettera inviata ai condomini, con allegato il riparto delle spese e della sua non contestazione nell'assemblea del 23 novembre 2001. Il quantum delle spese sarebbe stato documentalmente inviato al presidente dell'assemblea e mai contestato, in particolare nel corso dell'assemblea del 23 novembre 2001 durante la quale si era discusso solo della urgenza e indifferibilità dei lavori nonché della mancanza di un'autorizzazione preventiva.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. Secondo il ricorrente, qualora l'azione speciale proposta in via principale sia negata si può ricorrere all'azione generale di indebito arricchimento proponibile in via subordinata. Nel caso di specie i lavori di ristrutturazione commissionati e pagati dal L. andavano fatti con urgenza, come peraltro accertato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello. In ogni caso sarebbe evidente il beneficio derivato ai condomini.
7. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati. La sentenza impugnata è fortemente contraddittoria e risulta sostanzialmente sfornita di motivazione. Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso di spese per i lavori effettuati d'urgenza su beni comuni ex art. 1114 c.c. mentre la Corte d'Appello ha negato del tutto il rimborso, non risultando provato il quantum degli stessi nonostante la certezza raggiunta in ordine alla avvenuta esecuzione degli stessi. Da un lato, dunque, si afferma che risulta provato che i lavori d'urgenza oggetto della richiesta ex art. 1134 c.c. siano stati effettuati e, dall'altro, si ritiene mancante del tutto la prova del loro costo, senza alcuna motivazione in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla parte appellata e appellante incidentale e senza alcuna motivazione in ordine alla eventuale ratifica della spesa da parte dell'assemblea o della non contestazione dei lavori come dedotto dal ricorrente.
7.1 Deve premettersi che l'onere probatorio del costo dei lavori grava sul condomino che li ha effettuati in via di urgenza.
In tal senso deve richiamarsi il seguente principio di diritto: "Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata "urgente" la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini" (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 33158 del 2019).
L'onere probatorio che grava sul condomino comprende anche l'effettivo svolgimento dei lavori, la loro consistenza e il costo sostenuto. Ciò premesso, il Tribunale di Rimini aveva ritenuto sufficientemente provato da parte del ricorrente sia i lavori che l'urgenza degli stessi.
La Corte d'Appello, nell'accogliere il gravame e rigettare la domanda del L. per non aver provato i costi, non ha speso alcuna motivazione in ordine alle istanze istruttorie riproposte dal ricorrente nel suo atto di costituzione e appello incidentale.
Il ricorrente, infatti, aveva formulato capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare i lavori effettuati e a corroborare la prova documentale dell'effettivo pagamento, rappresentata da quietanze e da matrici di assegni. Il medesimo ricorrente aveva chiesto anche procedersi ad una consulenza tecnica di ufficio, essendo pacifico e non contestato che alcuni lavori erano stati effettivamente effettuati e dovendosi solo verificare la loro effettiva consistenza e determinare il relativo costo. Infine, aveva anche dedotto che l'assemblea del 23 novembre 2001 aveva ratificato le spese sostenute (pag. 14 dell'atto di costituzione in appello).
La sentenza, pertanto, viola il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Sez. 3, Ord. n. 18285 del 2021 e ivi richiamate Cass., 8/2/2021, n. 2904; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 3019/2019, n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357).
Va ulteriormente posto in rilievo come dalla motivazione della Corte d'Appello non sia possibile cogliere la ragione del mancato accoglimento della domanda del ricorrente in considerazione della pacifica effettiva esecuzione di lavori, non risultando a tale stregua dal giudice del gravame dato adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo delle prove e senza alcun riferimento alle ragioni, quantomeno sotto il profilo della rilevanza, di mancata ammissione delle richieste istruttorie riproposte in appello dal L., nonostante la decisione di rigetto per mancanza di prova sul quantum dei lavori.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione circa l'irrilevanza dell'assemblea del novembre 2001 durante la quale sarebbero stati ratificati i lavori effettuati d'urgenza.
In conclusione, non risultano percepibili quale siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
Deve affermarsi, pertanto, che, oltre alle violazioni sopra menzionate, la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto dalla motivazione, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal Giudice, in particolare nella parte in cui la Corte d'Appello di Bologna afferma che risulta provato che i lavori d'urgenza oggetto della richiesta ex art. 1134 c.c. siano stati realizzati e, dall'altro, ritiene mancante del tutto la prova del quantum degli stessi, senza alcun riferimento alle richieste istruttorie formulate dalla parte appellata e appellante incidentale e alle altre richieste istruttorie. Quanto al sesto motivo spetterà al Giudice del rinvio, in caso di esito negativo della domanda principale, accertare la sussistenza dei presupposti per la domanda di arricchimento senza causa.
8. La Corte accoglie i motivi nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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