LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33687-2019 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE MASSINI n. 69, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE GAMBULI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** A RL, in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ERRICHIELLO;
– controricorrente –
avverso il decreto RG. 3698/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Nola ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto da N.M. contro il decreto del giudice delegato al Fallimento ***** a r.l., che aveva respinto l’istanza di revoca dell’ordinanza di vendita di un immobile trasferito alla N. con ordinanza ex art. 702 c.p.c., del 9 maggio 2013 (divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del curatore, che costituendosi si era limitato ad esercitare il diritto di recesso L. Fall., ex art. 72), in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., da essa trascritta il *****, dunque prima del fallimento dichiarato il *****, con sentenza trascritta l'*****, e ciò in quanto sull’immobile gravava già un pignoramento immobiliare trascritto da altro creditore prima della predetta domanda, in data 19/06/2008, del quale la curatela si era giovata, subentrando al creditore pignorante ai sensi della L. Fall., art. 107;
1.1. la N. ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a un motivo, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, parimenti accompagnato da memoria.
CONSIDERATO
che:
2. la notifica del ricorso risulta tardiva;
2.1. la curatela controricorrente segnala che il decreto del tribunale che la ricorrente dichiara esserle stato “notificato in data 30/ 98/10/ 2019” – è stato in realtà comunicato a mezzo PEC a entrambe le parti in data 27/06/2019 (v. doc. 2), con conseguente scadenza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione in data 26/08/2019 (stante l’inapplicabilità della sospensione feriale ai termini L. Fall., ex artt. 26 e 36, a norma della L. Fall., art. 36-bis), o comunque il 26/09/2019 (considerando la sospensione feriale), mentre il ricorso è stato notificato il 28/10/2019;
2.2. in effetti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte in casi simili il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria (Cass. n. 23173/2020, n. 27123/2018, n. 16755/2010, n. 2991/2006; Sez. U, 5761/1998), senza che rilevi la successiva notifica a cura della parte;
3. in ogni caso il motivo – che lamenta la violazione degli artt. 2913 e 2909 c.c., in quanto, a causa della mancata impugnazione del curatore, sull’ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., si sarebbe formato il giudicato (che copre il dedotto e il deducibile) in uno a non meglio precisati profili di nullità del pignoramento – non potrebbe trovare accoglimento, stante l’inopponibilità degli atti traslativi trascritti prima della sentenza di fallimento ma dopo un precedente pignoramento, poiché il curatore fallimentare subentra ex lege, ai sensi della L. Fall., art. 107, nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono così dal pignoramento (Cass. n. 5655/2019);
4. segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo;
5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022