LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14606/2020 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via Fermi n. 3, presso lo studio dell’avv. G. Lufrano, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Ancona, Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 16/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 16 marzo 2020, rigettava il ricorso proposto da M.S., cittadino pakistano, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.S. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
3. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
4. Nel caso di specie, la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma.
Il ricorso alla luce dell’art. 35 bis, comma 13 cit. per come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte e’, pertanto, inammissibile, mentre la mancata costituzione dell’amministrazione impugnata esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022