Sinistro stradale causato da veicoli non identificati, Fondo di garanzia per le vittime della strada, querela contro ignoti, non costituisce condizione di proponibilità dell'azione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21983 del 12/07/2022

Sinistro stradale causato da veicoli non identificati, Fondo di garanzia per le vittime della strada, querela contro ignoti, non costituisce condizione di proponibilità dell'azione

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

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Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21983 del 12/07/2022

Presidente Scoditti – Relatore Pellecchia

Rilevato che:

1. D.G. conveniva in giudizio la società G. A.ni S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi nell'agosto del 2004.

A fondamento della propria pretesa deduceva che, mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore, veniva investito da un'autovettura, la quale, omettendo di concedergli la precedenza, urtava il suo motociclo, facendolo cadere a terra per poi darsi alla fuga.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 186/2012, ritenendo che l'attore non avesse dato la prova dell'impossibilità di identificare il responsabile del sinistro, rigettava la domanda e condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1578 del 4 maggio 2020, ritenendo che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in ordine all'individuazione del colpevole non fosse stato assolto, in conferma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda e dichiarava compensate le spese di lite tra le parti.

3. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi C.A., in qualità di erede di D.G. - deceduto nel corso del giudizio di appello - nonché quale cessionaria del credito risarcitorio da parte di D.A. e D.M.A.. Ha depositato anche memoria.

3.1. Resiste con controricorso G.I. S.p.a..

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 990 del 1969, art. 19, comma 1, degli artt. 2697,2727,2728,2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Denuncia la ricorrente che il Giudice Territoriale avrebbe deciso in contrasto con i principi di questa Corte.

In particolare, avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che la mancata individuazione del colpevole da parte della ricorrente rilevasse ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e non ai fini di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 2, sovrapponendo, in tal modo, fatti diversi e addossando in capo all'attore oneri di prova non richiesti dalla legge.

Ovvero ha ritenuto che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile avrebbe reso ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La Corte Territoriale avrebbe esaminato gli elementi istruttori, quali il referto di pronto soccorso e la prova testimoniale, singolarmente e come elementi "scollegati" tra di loro, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

In particolare, censura la ricorrente che la valutazione di tali prove sarebbe stata effettuata dal Giudice di secondo grado non già alla luce degli altri elementi di prova acquisiti nel corso del processo bensì in ragione di personali ed arbitrarie congetture e meri sospetti.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021).

Ha quindi errato la Corte d'Appello dove, pur avendo riconosciuto che la proposizione della querela non è condizione di procedibilità, ha poi affermato che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile rende ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro.

5.1. Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

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