LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24982-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 03/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi (1: violazione e falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 136; 2: violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84,99 e 170) avverso l’ordinanza del 3 luglio 2020 resa in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dal Tribunale di Napoli.
L’intimato O.S.. resiste con controricorso.
O.S., parte di un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, aveva proposto opposizione avverso il decreto del 4 febbraio 2019 che aveva revocato il beneficio dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato. L’ordinanza pronunciata all’esito dell’opposizione ha riconosciuto i presupposti per l’ammissione al patrocinio ed ha liquidato il compenso spettante al difensore avvocato Alessandro Ferrara.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Ad avviso del Collegio, il primo motivo ricorso è infondato, mentre il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Quanto al primo motivo di ricorso, uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez. U, 26/03/2021, n. 8561, deve affermarsi che la presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in “rem propriam” -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.
E’ invece in parte fondato il secondo motivo.
Come da questa Corte più volte affermato (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio sussiste la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie. Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705 del 2014; Cass. n. 1539 del 2015; Cass. S.U. n. 26907 del 2016).
Di tale orientamento, la difesa erariale, nella memoria ex art. 380 bis cpc., comma 2, si è detta “ben coscia”, ribadendo, tuttavia, che il Tribunale di Napoli non avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore, limitandosi a pronunciare sulla revoca del patrocinio.
Va in tal senso affermato che il giudice che accolga l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l’ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2.
Va pertanto rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, l’ordinanza del 3 luglio 2020 resa dal Tribunale di Napoli va cassata limitatamente alla liquidazione dei compensi operata in favore del difensore.
Le spese del giudizio di opposizione restano regolate come disposto nell’ordinanza del Tribunale di Napoli, mentre, in ragione della reciproca soccombenza verificatasi nel giudizio di cassazione, devono compensarsi per intero tra le parti le spese relative a quest’ultimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione dei compensi operata in favore del difensore, ferma la regolamentazione ivi operata delle spese del giudizio di opposizione, e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022