Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.422 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9935-2020 proposto da:

H.R.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO PISPISA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG 3118/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 21/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Messina, con decreto del 21 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso proposto da H.R.I., cittadino del Bangladesh, volto ad ottenere la protezione internazionale ovvero umanitaria, dopo il diniego della locale Commissione territoriale.

2. Per la cassazione di tale decreto lo stesso ricorrente ha proposto due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nel prevedere che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ipotesi regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

4. Le sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il difensore è perciò tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente (Cass. Sez. U, n. 15177 del 2021).

5. Sennonché, con ordinanza di questa stessa Corte n. 17970/202, è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, con riferimento agli art. 28 e art. 46, p. 11, con la Carta dei diritti UE, art. 47, e alla medesima Carta, art. 18 e art. 19, p. 2, nonché 6, 7, 13 e 14 CEDU”.

6. Nel caso di specie, la procura conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica solo la data di rilascio, senza contenere alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando in calce soltanto l’autenticazione della firma.

7. La sollevata questione di legittimità costituzionale assume perciò rilievo decisivo per la definizione della lite, con la conseguenza che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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