Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.429 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17032-2020 proposto da:

G.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 1872/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con decreto del 27 aprile 2020, ha rigettato il ricorso proposto da G.S., cittadino del *****, volto ad ottenere la protezione internazionale ovvero umanitaria, dopo il diniego della locale Commissione territoriale.

2. Per la cassazione di tale decreto lo stesso ricorrente ha proposto due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nel prevedere che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ipotesi regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

4. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il difensore è perciò tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente (Cass. Sez. U, n. 15177 del 2021).

5. Sennonché, con ordinanza di questa stessa Corte n. 17970/202, è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost., per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, con riferimento all’art. 28 e all’art. 46, p. 11, e con la Carta dei diritti UE, art. 47, e della medesima Carta, art. 18 e art. 19, p. 2, nonché 6, 7,13 e 14 CEDU”.

6. Nel caso di specie, la procura conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica solo la data di rilascio, senza contenere alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando in calce soltanto l’autenticazione della firma.

7. La sollevata questione di legittimità costituzionale assume perciò rilievo decisivo per la definizione della lite, con la conseguenza che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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