Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.444 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4261-2020 proposto da:

M.N.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MAGGIOLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2080/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 3783/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. cronol. 2080/2019, depositata il 12/7/2019, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da M.N.A. avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto dal richiedente per il riconoscimento della protezione internazionale.

2.La Corte aveva rilevato che alla prima udienza del 3/5/2019 l’appellante era stato invitato a fornire la prova dell’avvenuta notifica e la causa era stata rinviata per tale incombente all’udienza del 17/5/2019; che all’udienza fissata era emerso che la parte non aveva eseguito alcuna notifica del ricorso nel termine del 31/1/2019 indicato dalla Corte nel decreto di fissazione della prima udienza, a ciò provvedendo lo stesso giorno della prima udienza, successivamente alla stessa; che all’udienza del 17/5/2019 l’appellante aveva chiesto fissarsi nuova udienza e disporsi la rinnovazione della notifica, a ciò seguendo la dichiarazione di improcedibilità.

3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente sulla base di unico motivo.

4.Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la sentenza impugnata ritenuto insussistenti i presupposti applicativi per la concessione del termine ai fini di rinnovare la notificazione. Rileva che la Corte aveva omesso di considerare che il termine per la notifica del ricorso non aveva carattere perentorio e l’eventuale tardività costituisce vizio rispetto al quale il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 30968 del 27/11/2019) che “l’interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell’impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte d’appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l’espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d’appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio e richiamando l’art. 154 c.p.c., ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato improcedibile il gravame poiché l’appellante non aveva provveduto alla detta notificazione nel termine assegnatogli e aveva chiesto di essere rimesso in termini, ma solo all’udienza fissata e senza allegare l’esistenza di cause non imputabili a giustificazione dell’omissione)”.

3. Il principio sopra richiamato deve trovare applicazione nella specie, aggiungendosi che erroneamente parte ricorrente fa riferimento all’art. 164 c.p.c., che inerisce esclusivamente alla rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio e non agli atti di impugnazione.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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