Ricorso per cassazione, principio di specificità, rubrica, puntuale esposizione delle ragioni, argomenti, considerazioni che giustificano la cassazione

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4441 del 11/02/2022

Pubblicato il
Ricorso per cassazione, principio di specificità, rubrica, puntuale esposizione delle ragioni, argomenti, considerazioni che giustificano la cassazione

In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 20644/2019 R.G. proposto da:

D.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 137, presso lo studio dell’avvocato XXXX, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a., ARENA NPL ONE SPV s.r.l., IMMOBILIARE ALEXANDER s.r.l.

– intimati –

avverso la sentenza n. 1972/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 24.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

D.P. propose opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare avviata dal Condominio ***** nei confronti di Immobiliare Alexander s.r.l., assumendo di essere unica erede degli originari proprietari dei due cespiti staggiti ( P.U.M.E. ed Pe.El.), che erano stati costretti a trasferirli alla società stessa, con rogito notarile del 2.7.2003, a seguito di estorsione posta in essere in loro danno da parte del L.R. di detta società, Pe.Lu.. Assumeva, in particolare, la D. che nel corso delle indagini preliminari era stato disposto il sequestro preventivo degli immobili, trascritto in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento (trascrizioni eseguite, rispettivamente, il 20.6.2008 e il 21.7.2008); che in pendenza di procedura era stato anche concesso dall’Autorità penale il sequestro conservativo, anch’esso trascritto. Chiedeva quindi che, accertatasi la nullità della vendita, essa opponente venisse riconosciuta quale effettiva proprietaria degli immobili, con conseguente caducazione del pignoramento e degli atti esecutivi. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Savona respinse l’opposizione con sentenza n. 597/2012, condannando l’opponente ex art. 96 c.p.c. La D. propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Genova, che con sentenza del 24.12.2018 lo rigettò. Il giudice d’appello, in particolare, preso atto della condanna in via definitiva dei responsabili del detto reato di estorsione ai danni dei danti causa della D., nonché della declaratoria della nullità della vendita in questione, ha escluso potersi attribuire valenza derogatoria, rispetto alla regola di cui all’art. 2915 c.c., comma 2, alla trascrizione del sequestro preventivo dell’Autorità penale, perché tra l’altro all’epoca neanche prevista, e comunque eseguita in danno di persone fisiche, e non della Immobiliare Alexander s.r.l., proprietaria degli immobili; donde la prevalenza della trascrizione del pignoramento, in favore del pignorante e degli intervenuti, e la non opponibilità agli stessi della declaratoria di nullità, sia perché resa in un procedimento in cui la proprietaria dei beni, Immobiliare Alexander s.r.l., non aveva partecipato ad alcun titolo, sia perché la relativa domanda, avanzata in sede penale, non era stata neppure trascritta; la Corte d’appello ha escluso, poi, la configurabilità di alcuna malafede in capo ai creditori, ai fini di quanto previsto dall’art. 2652 c.c., n. 6, Infine, il giudice d’appello ha negato ogni rilevanza, ai fini della spiegata opposizione di terzo all’esecuzione, delle norme sulla natura privilegiata del credito spettante alla D. quale parte civile, la questione al più rilevando in sede distributiva.

Ricorre ora per cassazione D.P., affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c., art. 2768 c.c., art. 316 c.p.c., n. 4 e art. 262 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente evidenzia che il sequestro conservativo concesso in data 26.1.2010, si è trasformato in pignoramento e che, in forza dell’art. 316 c.p.c., comma 4, i crediti della parte civile sono poziori rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2652 c.c., n. 6, e art. 2919 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, evidenziando che benché la vendita in questione fosse stata definitivamente dichiarata nulla dalla Corte d’appello penale di Genova con sentenza del 24.10.2016 (confermata in sede di legittimità), il giudice d’appello non ha tenuto conto che l’esecuzione ha investito beni che non appartenevano alla Immobiliare Alexander s.r.l.

2.1 – Il ricorso è nel complesso inammissibile, per plurime ragioni.

A parte l’anomala tecnica espositiva adottata in relazione ai fatti, sostanziali e processuali, che devono essere oggetto di “esposizione sommaria”, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ma che invece sono stati offerti alla Corte in modo tale da non far ben comprendere neppure la sequenza temporale degli accadimenti, né – a ben vedere – a che titolo la D. abbia speso la qualità di erede degli originari proprietari degli immobili ( P.U.M.E. ed Pe.El.), vi è che nella proposizione dei motivi la ricorrente prescinde del tutto dal contenuto della decisione impugnata, limitandosi a riproporre le tesi già avanzate in sede di merito e mostrando di non cogliere neanche le rationes decidendi della stessa sentenza d’appello.

Infatti, a fronte di una rigorosa motivazione, adottata dalla Corte ligure, circa l’inopponibilità al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare avviata dal Condominio, ex art. 2915 c.c., comma 2: 1) della trascrizione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., 2) della trascrizione del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.c., 3) dell’adozione della sentenza, da parte del giudice penale, circa la declaratoria di nullità del rogito notarile del 2.7.2003; ed infine 4) affermando la sostanziale irrilevanza delle questioni sulla poziorità del credito della parte civile rispetto a quella dei creditori concorrenti nella procedura esecutiva, ai fini della decisione sulla proposta opposizione, la D. si è limitata, col primo mezzo, a ribadire che, con provvedimento del 26.1.2010, era stato concesso il detto sequestro conservativo, che s’era trasformato in pignoramento ipso iure, citando anche giurisprudenza sul sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. (provvedimento che non risulta mai concesso riguardo ai detti beni immobili e che nulla c’entra con la presente controversia) e ribadendo la natura privilegiata dei crediti (compresi quelli della parte civile) per i quali è stato concesso il sequestro conservativo. Con il secondo mezzo, invece, si lamenta il fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del giudicato di nullità del contratto, formatosi in sede penale.

Com’e’ evidente, con il ricorso in esame la D. non avanza alcuna critica specifica all’operato del giudice del merito, neppure chiarendo quale sia la portata delle norme la cui violazione pure si denuncia, né tantomeno perché l’impugnata statuizione se ne discosti, così incorrendo nell’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, in relazione al quale può qui ribadirsi che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020).

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, gli intimati non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472