LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 30175-2020 proposto da:
M.S.F.H., rappresentata e difesa dall’avv.to RAFFAELE BACCHETTA;
– ricorrente –
contro
COMUNE CANTU, elettivamente domiciliato in *****, presso la casa comunale rappresentato e difeso dall’avv.to MATTEO CANALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 788/2020 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. M.S.F.H. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como in grado di appello che ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta avverso la sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.
2. Il Comune di Cantù si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla tardività della notifica del verbale e nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio di appello in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, e senza motivazione.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il Tribunale ha ritenuto che il deposito dell’atto introduttivo in cancelleria fosse tardivo in quanto avvenuto decorsi i 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta, per ammissione dell’appellante, in data 6 marzo 2019. Sicché, anche se l’appello doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, non si era prodotto l’effetto sanante ai fini della tempestività dell’impugnazione.
Il ricorrente propone due motivi di ricorso: con il primo censura la sentenza perché il giudice non ha tenuto conto che la sentenza del giudice di pace impugnata era stata notificata personalmente al ricorrente e non al procuratore domiciliatario ex art. 170 c.p.c., e dunque tale notifica non era idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello. Di conseguenza al momento del deposito del ricorso il termine lungo di sei mesi non era ancora decorso.
Il secondo motivo attiene alla liquidazione delle spese nonostante il Comune si fosse costituito in giudizio a mezzo di un funzionario in violazione dell’art. 91 c.p.c..
Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato in quanto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la sentenza appellata era stata notificata alla parte personalmente e non al difensore domiciliatario. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusto l’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest’ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4374 del 21/02/2017).
Il Collegio condivide la proposta del relatore, con la precisazione che la tardività o meno dell’impugnazione è questione rilevabile di ufficio dal Giudice e che dunque la parte appellante non era incorsa in alcuna preclusione nell’evidenziare che il termine di impugnazione era quello semestrale.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Como in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Como in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022