Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.478 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27614/2014 R.G. proposto da:

Avicola Adriatica, di A.D.P. e Soci, S.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Angelo Antonio Torelli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

Soget S.p.a di ***** (Comune di Giulianova, Comune di Tortoreto, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, Consorzio di Bonifica Nord bacino del Tronto, Tordino e Vomano, Comune di Penna Sant’Andrea, Comune di Teramo;

– intimati –

avverso la sentenza n. 544/2/14, depositata il 13 maggio 2014, della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto il rigetto del ricorso, previa verifica della sua ammissibilità.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 544/2/14, depositata il 13 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha disatteso l’appello proposto da Avicola Adriatica, di A.D.P. e Soci, S.a.s. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria, e dei relativi atti presupposti.

1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che:

– come già ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale, – la cui statuizione non si era, peraltro, trasfusa in un autonomo capo di dispositivo, – andava dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente all’impugnazione di cartelle di pagamento che, – emesse dai Comuni di Rosciano, Tortoreto, Penna S. Andrea e Teramo, – avevano riguardo a somme dovute per violazioni amministrative del Codice della strada;

– doveva estromettersi dal giudizio il Comune di Nocciano che, sin dal primo grado, era stato erroneamente evocato in giudizio in luogo del Comune di Rosciano;

– risultavano inammissibili gli appelli proposti nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, e del Consorzio di Bonifica Nord bacino del Tronto, Tordino e Vomano, in quanto, – per difetto di notifica, nei loro confronti, del ricorso introduttivo del giudizio, – gli stessi enti non erano stati parti del giudizio di primo grado;

– nel resto, andavano condivise le conclusioni raggiunte dai giudici di prime cure, in quanto: a) – il preavviso di iscrizione ipotecaria non doveva rispettare l’adempimento (avviso di intimazione) di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e con riferimento al decorso del termine (annuale) ivi previsto per l’inizio dell’espropriazione, in quanto l’iscrizione ipotecaria non costituiva atto dell’esecuzione forzata; b) dovevano ritenersi inammissibili i motivi aggiunti svolti dalla contribuente con memoria integrativa del 17 maggio 2013 posto che detti motivi avevano ad oggetto gli atti presupposti dal preavviso impugnato la cui indicazione (già) emergeva dall’allegato allo stesso preavviso di iscrizione ipotecaria, così venendo in considerazione atti conoscibili dalla parte; c) – le cartelle poste a fondamento dell’atto impugnato non erano state tempestivamente impugnate, così che, in via assorbente, rimaneva precluso l’esame “nel merito delle singole pretese tributarie”.

2. – Avicola Adriatica, di A.D.P. e Soci, S.a.s., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi, illustrati con memoria.

La Soget S.p.a., il Comune di Giulianova, il Comune di Tortoreto, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, il Consorzio di Bonifica Nord bacino del Tronto, Tordino e Vomano, il Comune di Penna Sant’Andrea ed il Comune di Teramo sono rimasti intimati.

Fissato all’udienza pubblica del 6 ottobre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in L. n. 126 del 2021, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, nello specifico, nullità della gravata sentenza per “insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo” assumendo, in sintesi, che un siffatto contrasto emergerebbe dal rilievo svolto dai giudici del gravame in ordine all’inidoneità degli estratti di ruolo “a supportare un atto così altamente lesivo (qual è appunto l’iscrizione ipotecaria) non rivestendo alcuna valenza probatoria esterna”, rilievo alla cui stregua l’impugnazione proposta da essa esponente avrebbe dovuto essere accolta quando, diversamente, risultava disattesa.

Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della sentenza, e del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, e degli artt. 101,102 e 354 c.p.c., sull’assunto che, – una volta rilevata l’erronea notifica del ricorso introduttivo del giudizio al Comune di Nocciano, piuttosto che al Comune di Rosciano, e l’omessa notifica dello stesso ricorso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, ed al Consorzio di Bonifica Nord bacino del Tronto, Tordino e Vomano, – il giudice del gravame avrebbe dovuto rimettere la controversia al giudice di primo grado, piuttosto che dichiarare inammissibile l’appello, ovvero estrometterne una parte, venendo, così, in rilievo fattispecie di litisconsorzio necessario da assicurare sin dal primo grado di giudizio.

Col terzo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto che i giudici del gravame avevano omesso di pronunciare sul motivo di appello involgente l’inidoneità delle ingiunzioni fiscali a costituire fondamento dell’iscrizione ipotecaria, – e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e ss., sul medesimo assunto dell’inidoneità delle ingiunzioni fiscali a costituire fondamento dell’iscrizione ipotecaria.

Il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis, e del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 77, deducendo la ricorrente che, – esponendo il ricorso introduttivo una domanda volta ad espungere, dai ruoli posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria, quelli relativi alle ingiunzioni fiscali notificate in relazione a sanzioni amministrative, e non anche una domanda di annullamento di quegli stessi atti, – un siffatto accertamento incidentale, – rilevante ai fini del raggiungimento del limite di soglia (Euro 20.000,00) previsto dall’art. 77, comma 1 bis, cit., – avrebbe dovuto ritenersi incluso nella giurisdizione del giudice tributario cui si doveva, ad ogni modo, ascrivere la competenza giurisdizionale in ordine all’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria.

Col sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza, e del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello col quale era stato dedotto il “travalicamento dei termini previsti dalle leggi di riferimento” ai fini dell’iscrizione a ruolo dei tributi, con conseguente maturata decadenza degli enti impositori.

Il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, con riferimento alla rilevata inammissibilità di motivi aggiunti con i quali essa esponente, – limitandosi, peraltro, ad illustrare le originarie censure, a fronte della documentazione prodotta da controparte che, per l’appunto, rendeva possibile le ulteriori deduzioni difensive, – aveva dedotto in ordine all’inosservanza dei termini perentori per l’esercizio del potere impositivo, ed all’omessa notifica dei titoli esecutivi, ed aveva impugnato, altresì, l’iscrizione ipotecaria medio tempore eseguita dall’agente della riscossione.

Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla omessa o irregolare notifica degli atti tributari che erano stati depositati (solo) in copia, assumendosi al riguardo che gli atti di imposizione, di iscrizione a ruolo e di notifica erano stati prodotti solo in copia da controparte, non anche in originale, con riscontro dell’illegittimità delle notifiche e degli stessi atti di iscrizione a ruolo compiuti al di fuori dei termini previsti dalle disposizioni relative ai singoli tributi.

Il nono motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 30 del 1997, art. 5, lett. e) (recte D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997) sull’assunto che il potere di asseverazione, quale contemplato da detta disposizione, poteva ritenersi riferibile (solo) agli atti rilasciati all’agente della riscossione ma non anche a quelli dallo stesso agente direttamente formati.

2. – Il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento in quanto il giudice del gravame, – dalla cui pronuncia la ricorrente estrapola un passaggio argomentativo che non attiene alla ratio decidendi, – ha disatteso l’impugnazione proposta dalla contribuente in ragione della rilevata ritualità dell’atto impugnato, – cui non poteva ascriversi la prescrizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, – e perché la misura di tutela del credito fondata, – piuttosto che su meri estratti di ruolo, – su cartelle di pagamento che (tutte) risultavano correttamente notificate alla contribuente (secondo il condiviso accertamento già svolto dal giudice di prime cure).

3. – Anche il secondo motivo è destituito di fondamento in quanto, – venendo in rilievo, a fronte di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, una pluralità di titoli esecutivi (cartelle esattoriali ed ingiunzioni di pagamento) facenti capo a distinti enti impositori, non può affatto prospettarsi, così come assume la ricorrente, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra detti enti, – la cui azione esecutiva e cautelare mette capo, così com’e’ nella fattispecie, all’agente di riscossione, – con riferimento all’impugnazione degli atti presupposti da detta comunicazione preventiva, impugnazione nel cui difetto la pretesa tributaria si è stabilizzata divenendo incontrovertibile (qui con riferimento alla ridetta comunicazione preventiva).

4. – Destituiti di fondamento rimangono anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

4.1 – Premesso che la gravata sentenza, – nel dar atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, – per un verso ha mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, – così risultando legittimamente motivata per relationem (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232), – e, per il restante, ha disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756), occorre, ad ogni modo, rilevare che, – come reso esplicito dai dati normativi di fattispecie, – dopo una stagione legislativa che, in sintesi, aveva privilegiato lo strumento del ruolo (v. il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67 e art. 130, comma 2), la riscossione dei tributi locali mediante ingiunzione fiscale è stata (in qualche modo) rivitalizzata dal legislatore (v., già, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, nonché i successivi correttivi di cui al D.L. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 2, ed al D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-quater e lett. gg-septies, n. 3) che, in termini generali, ha reso facoltativa la riscossione a mezzo di ruolo (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 2) e che è intervenuto (implementandole) sulle stesse modalità di notifica dell’ingiunzione fiscale (v. la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, cc. 158 e ss.); ingiunzione che, così, è divenuto mezzo di elezione delle procedure di riscossione quanto ai tributi locali (v. Cass., 12 febbraio 2021, n. 3592; v., altresì, Cass. Sez. U., 25 maggio 2005, n. 10958).

5. – Anche il quinto motivo non può trovare accoglimento.

5.1 – In disparte che la parte articola una censura fondata su di un’interpretazione della proposta domanda non mettendo la Corte nella condizione di verificarne il fondamento, – siccome detta prospettazione meramente allegata, per di più in frontale contrasto con l’interpretazione svolta dai giudici del merito, senz’alcuna specificità e, così, in difetto di ogni riproduzione (essenziale) dei contenuti del ricorso introduttivo, – come le Sezioni Unite della Corte hanno statuito, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. Sez. U., 11 luglio 2017, n. 17111 cui adde Cass. Sez. U., 17 aprile 2019, n. 10773).

6. – In relazione ai residui motivi di ricorso occorre premettere che, come anticipato, il giudice del gravame, – nel condividere l’accertamento in fatto svolto dal primo giudice quanto alla rituale notificazione degli atti presupposti, – ha specificamente rilevato che, in ragione dell’omessa loro impugnazione, in via assorbente rimaneva precluso l’esame “nel merito delle singole pretese tributarie”.

6.1 – Tanto premesso, può allora rilevarsi che:

– è infondato il sesto motivo di ricorso, in quanto non sussiste l’omesso esame di questione devoluta al giudice di appello, questione che, invero, è stata ritenuta inammissibile in ragione dell’omessa impugnazione degli atti presupposti (ritualmente notificati al contribuente); la Corte, nel contesto di un più generale principio di diritto, ha difatti rimarcato, proprio in tema di iscrizione ipotecaria, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., costituisce requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (v. Cass., 26 ottobre 2017, n. 25270; Cass., 13 ottobre 2011, n. 21123);

– l’accertamento operato dal giudice del gravame, di cui si è appena dato conto, rende inammissibile, per difetto di interesse, il settimo motivo di ricorso in quanto, – in disparte che la stessa parte ricorrente, senza peraltro riprodurre, almeno nei loro contenuto essenziale, i motivi aggiunti, ne assume la natura illustrativa, rispetto, dunque, a censure che risultavano (già) articolate in ricorso introduttivo, – il giudice del gravame, nonostante la rilevata inammissibilità, ha esaminato la legittimità degli atti posti a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria pervenendo alla conclusione che, per un verso, detti atti erano stati regolarmente notificati al contribuente e che, per il restante, in difetto di loro impugnazione, le pretese impositive si erano consolidate (divenendo irretrattabili);

– del pari inammissibile e’, poi, l’ottavo motivo innanzitutto perché tende, in realtà, ad eludere i limiti di ammissibilità di censure sul vizio di motivazione della gravata sentenza (art. 348 ter c.p.c., comma 4; v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) e, così, finisce per devolvere all’esame della Corte i contenuti dell’accertamento che, secondo il regime della cd. doppia conforme, ha formato oggetto delle decisioni di merito, esame questo che in questa sede risulta, giustappunto, inammissibile; per di più, col motivo in trattazione la parte, – che non individua il dato fattuale che, in tesi pretermesso, se esaminato avrebbe potuto condurre ad una diversa conclusione (v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), – risolve, per l’appunto, le sue censure in mere argomentazioni che involgono la legittimità del riscontro probatorio, – affidato alla produzione della copia, piuttosto che degli originali, degli atti rilevanti, – e la conseguente legittimità (con maturata decadenza) delle (pregresse) iscrizioni a ruolo (che, come detto, andavano fatte valere con l’impugnazione tempestiva degli atti presupposti costituiti da cartelle esattoriali ed ingiunzioni di pagamento).

7. – Conclusivamente infondato rimane anche il nono motivo di ricorso in quanto, come ripetutamente rimarcato dalla Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia dell’atto che, una volta pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (v., in tema di notifica di cartella esattoriale, Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795); e detta produzione può riguardare anche (solo) la copia dell’atto, posto che, – in relazione all’efficacia probatoria sancita dall’art. 2719 c.c., – la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, “quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775).

Inconcludente, a fronte della ratio decidendi della gravata sentenza, rimane, pertanto, la denunciata violazione di legge in quanto i limiti del prospettato potere di asseverazione non interferiscono con la disposizione di cui all’art. 2719 c.c., – così che la copia, seppur impropriamente certificata conforme dall’agente della riscossione, non cessa, solo per ciò, di rimanere una copia rilevante ai sensi di detta disposizione codicistica, – né, nella fatt:ispecie, la ricorrente dà conto degli effettivi (specifici) termini nei quali sarebbe stata operata la contestazione di conformità agli originali delle copie prodotte in giudizio.

8. – Non va assunta alcuna statuizione in punto di disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di svolgimento di attività difensiva delle parti rimaste intimate, mentre nei confronti della ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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