LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6886/2015 proposto da:
Banca Carige S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n. 88, presso lo studio dell’avvocato Ungari Trasatti Camillo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cassinelli Roberto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nonché contro F. Sterling S.p.a. in A.S., in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lattanzio n. 66, presso lo studio dell’avvocato Esposito Mario, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1664/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE 1. – Banca Carige S.p.a. ricorre per tre mezzi, nei confronti di F. Stirling S.p.a. in amministrazione straordinaria, contro la sentenza del 13 marzo 2014, con cui la Corte di appello di Roma, provvedendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha accolgo la revocatoria fallimentare della società in amministrazione straordinaria, revocando fino alla somma complessiva di Euro 3.589.871,00 le rimesse da essa effettuate nell’anno antecedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, sui conti ordinari nn. *****, *****, *****, anticipi contratto n. *****, anticipi fatture n. *****, per la gestione del finanziamento sulla commessa Chad n. *****, condannando la banca al relativo pagamento, con accessori e spese.
2. – F. Stirling S.p.a. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per due mezzi.
3. – Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
CHE:
4. – Il ricorso principale contiene tre motivi.
4.1. – Il primo mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha esaminato la sussistenza dell’elemento oggettivo, non dedotto, da parte dell’allora appellante, a motivo di impugnazione della sentenza di primo grado. Si sostiene che F. Stirling S.p.a. in amministrazione straordinaria, la cui domanda era stata in primo grado respinta, avrebbe impugnato la sentenza del Tribunale unicamente sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo della scientia decoctionis, disconosciuta dal primo giudice, quantunque – si dice in ricorso – “per consentire un esame da parte del secondo giudice della esistenza o meno dell’elemento oggettivo, parte appellante avrebbe dovuto dedurre uno specifico motivo di impugnazione, traducibile in un vizio di omessa pronuncia (da parte del Tribunale di prime cure) sul punto che poteva, in tal modo, essere riproposto ed esaminato direttamente dal giudice di secondo grado. Cosa che non è avvenuta, essendosi parte appellante, lo si ribadisce, limitata ad impugnare la sentenza di primo grado per un unico motivo avente ad oggetto il solo esame della scientia decoctionis”, neppure potendosi sostenere che la sussistenza dell’elemento oggettivo non fosse controversa tra le parti. Sarebbe d’altronde “evidente… che nell’affermare che “la sussistenza dell’elemento oggettivo non era controversa tra le parti” il primo giudice facesse riferimento all’esistenza dei rapporti in essere tra le parti, ivi compresi i versamenti effettuati, ma non anche alla riconducibilità a rimesse aventi natura solutoria”. In ogni caso, si dice, la banca appellata aveva comunque riesaminato il tema della oggettiva revocabilità delle rimesse.
4.2. – Il secondo mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in ogni caso, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui non sono state ritenute richiamate tutte le difese del precedente grado di giudizio. Secondo la banca ricorrente, la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore non solo per aver esaminato un punto della controversia che non era stato espressamente impugnato, quello concernente la sussistenza di rimesse revocabili nella loro oggettività, ma anche perché, allo stesso riguardo, erroneamente richiamando l’art. 346 citato, aveva ritenuto di poter esaminare le sole eccezioni che Banca Carige S.p.a. aveva esplicitamente ed espressamente riproposto in sede di appello: viene in particolare richiamato il passaggio della sentenza d’appello secondo cui “… questa Corte deve ora esaminare nel merito quelle eccezioni che la spa Banca Carige, ha proposto in primo grado ed ha esplicitamente e specificamente riproposto in questa sede (il generico richiamo a tutte le eccezioni e le deduzioni svolte in primo grado non vale, invece, a costituire il potere/dovere di questa Corte di esaminare altre eccezioni oltre quelle chiaramente desumibili dal contenuto dell’atto d’appello)”. La banca ricorrente, a tal riguardo, denuncia l’assurdità dell’impostazione accolta nella sentenza impugnata, dal momento che essa aveva per un verso proceduto a riesaminare il profilo concernente l’elemento oggettivo per la revocabilità delle rimesse in contestazione pur in assenza di un motivo sul punto, e, per altro verso, aveva mostrato di pretendere “che le difese di Banca Carige su quello (non dedotto) avrebbero dovuto essere specifiche per poter essere considerate”.
4.3. – Il terzo mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia errata e/o falsa applicazione della L.Fall., art. 67,artt. 2727,2729 e 2697 c.c. e, in ogni caso omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della scientia decoctionis in capo a Banca Carige S.p.a..
5. – Il ricorso incidentale contiene due motivi.
5.1. – Il primo mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 333 e 334 c.p.c. con falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, in relazione agli artt. 115 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., in tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di giudicato formatosi sull’oggettiva revocabilità delle rimesse, che si assuma essere stata affermata dal Tribunale.
5.2. – Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte d’appello abbia accolto la domanda per il solo importo indicato in espositiva, mentre essa F. Stirling S.p.a. in amministrazione straordinaria aveva domandato detta somma “o quella maggiore o minore risultante di giustizia”, “anche sulla base della espletata CTU”, la quale aveva quantificato rimesse oggettivamente suscettibili di revoca in Euro 5.870.589,99.
Ritenuto che:
6. – Il ricorso principale va respinto, come pure il primo motivo di ricorso incidentale, mentre va accolto il secondo motivo di quest’ultimo ricorso.
6.1. – Tanto il primo motivo di ricorso principale quanto il primo di ricorso incidentale si soffermano, movendo da punti di vista diametralmente opposti, sulla parte di sentenza d’appello dedicata alla sussistenza dei requisiti di oggettiva revocabilità delle rimesse in contestazione: in particolare, mentre la banca ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe in proposito omesso di pronunciare, di guisa che l’appellante F. Stirling S.p.a. in amministrazione straordinaria, rimasta integralmente soccombente in primo grado, al fine di devolvere la cognizione sull’oggettiva revocabilità delle rimesse al giudice d’appello, avrebbe dovuto formulare censura di omessa pronuncia, la società originaria attrice sostiene invece che il Tribunale si sarebbe pronunciato, ed avrebbe affermato, sia pure implicitamente, l’oggettiva revocabilità delle rimesse in questione, con ulteriore conseguenza del formarsi del giudicato sul punto, per non avere la banca proposto al riguardo appello incidentale.
Le due tesi sono entrambe manifestamente infondate.
In verità, il Tribunale, dopo aver dato corso all’integrale istruttoria necessaria a decidere la causa, in un senso o nell’altro, anche attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, seguita da chiarimenti, volta ad individuare quali rimesse operate da F. Stirling S.p.a. in amministrazione straordinaria fossero suscettibili di revoca, non ha poi preso alcuna posizione sull’oggettiva revocabilità delle rimesse, limitandosi ad osservare che “in punto di fatto non v’e’ contrasto tra le parti in ordine ai reciproci rapporti ed alle vicende contrattuali come risultanti dai documenti prodotti: nessuna contestazione è stata sollevata in merito”: espressione, quest’ultima, palesemente riferibile al solo fatto storico, in sé considerato, dell’esistenza dei rapporti di cui si è sinteticamente dato conto in espositiva, nonché delle rimesse, allegate dall’originaria attrice, effettuate nell’arco temporale coperto dalla spiegata revocatoria, senza la benché minima presa di posizione in ordine al carattere solutorio, o meno, di esse.
Sicché ha errato la Corte d’appello nell’affermare, senza alcuna comprensibile giustificazione, a pagina 8 della sentenza impugnata, che, secondo il giudice di primo grado, “la sussistenza dell’elemento oggettivo non era controversa tra le parti”: non v’e’ nulla nella sentenza di primo grado dalla quale possa desumersi che il Tribunale abbia ritenuto incontroverso il carattere solutorio delle rimesse, e sarebbe stato per vero sorprendente che lo avesse fatto, visto che la banca convenuta aveva dedicato una cospicua parte della propria comparsa di costituzione in primo grado a negare detto carattere ed aveva poi contrastato gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, contrapponendovi una propria consulenza tecnica di parte.
Ha dunque ragione la banca ricorrente nell’affermare che il Tribunale non aveva pronunciato sull’oggettiva revocabilità delle rimesse, mentre è del tutto fuor di luogo l’assunto della controricorrente secondo cui si sarebbe addirittura formato sul punto il giudicato interno. Il giudicato, infatti, si forma se il giudice pronuncia, sia pure, entro determinati limiti, implicitamente, non certo se non pronuncia, come è avvenuto in questo caso: ed è del tutto ovvio che una pronuncia non possa essere desunta, neppure per implicito, né dal fatto che il Tribunale, in corso di istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica dalla quale risultava l’entità delle rimesse suscettibili di revoca, consulenza riguardo alla quale la sentenza nulla dice, tantomeno recependone le conclusioni, né dal fatto che abbia pronunciato sulla scientia decoctionis, il cui accertamento, secondo la controricorrente, costituirebbe un posterius rispetto all’accertamento dell’elemento oggettivo necessario alla accoglimento della revocatoria: ed invero, la scientia decoctionis non è né un prius né un posterius, ma è uno dei due elementi che devono simultaneamente sussistere perché la revocatoria fallimentare possa essere accolta.
Semplicemente, dunque, il Tribunale ha taciuto sul carattere oggettivo delle rimesse.
Ma ha torto la banca ricorrente nel sostenere che l’originaria attrice, rimasta soccombente in primo grado, avrebbe dovuto, nel proporre appello, formulare un apposito motivo di impugnazione per omessa pronuncia, e cioè per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c..
Detto principio è violato se il giudice non pronuncia sulle domande o sulle eccezioni proposte, ovvero se introduce d’ufficio domande od eccezioni riservate alle parti: ma in questo caso il Tribunale ha evidentemente pronunciato, integralmente, sulla domanda che gli era stata proposta, tant’e’ che l’ha rigettata in toto.
L’ha rigettata avendo escluso la sussistenza della scientia decoctionis, omettendo quindi di soffermarsi sull’oggettiva revocabilità delle rimesse. E’, questo, il fenomeno dell’assorbimento c.d. improprio, che ricorre nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo – e cioè, per l’appunto, assorbente – che rende vano esaminare le altre: e, premesso che l’accoglimento della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente richiede simultaneamente sia la scientia decoctionis, sia l’oggettiva revocabilità di esse, in ragione del loro carattere solutorio, è del tutto ovvio che la verificata insussistenza della scientia decoctionis rendesse superfluo stabilire se le rimesse fossero o non fossero solutorie.
Ebbene, il soccombente il quale si sia visto rigettare la domanda sulla base di una certa soluzione data ad una questione assorbente non è assoggettato all’onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo invece sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17219; Cass. 12 luglio 2016, n. 14190).
Sicché, a fronte di una decisione di primo grado che, decidendo sulla revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, ha rigettato la domanda per difetto di scientia decoctionis, senza nulla dire sulla revocabilità delle rimesse, bene l’appellante si è limitato a sostenere in appello che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la banca era ben consapevole della situazione di decozione della correntista.
6.2. – Il secondo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Esso consta di due argomenti: da un lato si sostiene che nella fattispecie considerata la Corte d’appello non avrebbe richiamato a proposito l’art. 346 c.p.c.; dall’altro lato si sostiene che la comparsa di costituzione in appello soddisferebbe i requisiti di specificità desumibili dalla norma.
Una volta stabilito che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di revocatoria per l’insussistenza della scientia decoctionis, rimanendo assorbito il profilo dell’oggettiva revocabilità delle rimesse, la proposizione dell’appello ha investito la Corte territoriale della cognizione anche in ordine all’altro profilo, onerando l’appellata della riproposizione delle eccezioni non accolte, i.e., appunto, colpite dall’assorbimento. Dunque, quanto al primo argomento, il motivo non merita condivisione.
Ciò detto, è cosa nota che la riproposizione ha da essere effettuata in modo specifico, sicché è ad esempio inidoneo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 13 novembre 2020, n. 25840; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22311). E tuttavia è altrettanto vero che, come testimoniano tra le tante le stesse decisioni teste’ citate, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse.
Nel nostro caso, la Corte d’appello ha ritenuto di dover esaminare soltanto quelle eccezioni che la banca “ha proposto in primo grado ed ha esplicitamente e specificamente riproposto in questa sede (il generico richiamo a tutte le eccezioni e le deduzioni svolte in primo grado non vale, invece, a costituire il potere/dovere di questa Corte di esaminare altre eccezioni oltre quelle chiaramente desumibili dal contenuto dell’atto d’appello)” (pagina 8 della sentenza impugnata). Ora, il motivo non solo non è sul punto autosufficiente, non riportando specificamente le eccezioni che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, sarebbero state riproposte (e cioè non si comprende affatto quali rimesse sarebbero revocabili e quali no, e per quali motivi), ma sviluppa per di più essenzialmente censure motivazionali (“in ogni caso, contraddittoria e insufficiente motivazione”), precluse dall’attuale formulazione del numero 5 dell’art. 360 c.p.c..
6.3. – Anche il terzo motivo è infondato.
Il ragionamento svolto dalla Corte d’appello in ordine alla accertata sussistenza della scientia decoctionis può suddividersi in due segmenti:
-) per un verso nella elencazione di alcuni fatti giudicati rilevanti, anche se da soli non decisivi (avere F. Stirling S.p.a. rilevato il ramo d’azienda di una società decotta comprensivo dei debiti; aver operato un aumento di capitale attraverso l’incremento dell’esposizione debitoria; essere stata iscritta la società alla centrale rischi, circostanza nota alla banca; aver riportato nel bilancio 2001 una esposizione debitoria di 1045 miliardi di Lire, di cui 153 verso banche; essere incomprensibile il dato concernente l’utile di esercizio di 683 miliardi nello stesso anno 2000);
-) per altro verso nella considerazione dell’esistenza di “una serie di norme amministrative e di organismi appositamente costituiti che raccolgono informazioni importanti alle quali le Banche possono accedere in tempo reale… Da quanto precede emerge che una Banca o viene tempestivamente a conoscenza dello stato di insolvenza di un cliente al quale ha prestato denaro oppure è assoggettabile a sanzione per aver violato gli obblighi ad essa imposti dalla legge”: sicché, dovendosi nella specie ritenere che la banca avesse osservato le regole poste a suo carico, doveva credersi ulteriormente dimostrato che fosse a conoscenza dello stato di insolvenza, anche considerando la sua veste di operatore professionale.
Un ragionamento così fatto è pienamente compatibile con il ribadito principio secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, anche se può essere provata con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854), dal momento che, nel caso di specie, ha menzionato una serie di elementi presuntivi, che plausibilmente ha poi ulteriormente valorizzato alla luce del complesso dei controlli ai quali le banche sono sottoposte.
6.4. – Il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato.
E’ difatti vero che la Corte d’appello ha accolto la domanda per il solo importo di Euro 3.589.871,00, mentre F. Stirling S.p.a. in amministrazione straordinaria aveva domandato detta somma “o quella maggiore o minore risultante di giustizia”, “anche sulla base della espletata CTU”, la quale CTU aveva quantificato le rimesse oggettivamente suscettibili di revoca in Euro 5.870.589,99.
7. – Il ricorso principale e respinto ed è accolto l’incidentale limitatamente al secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo di quest’ultimo ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022
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