In base al disposto dell’art. 442 c.p.c., comma 2, che ha riguardo a controversie diverse da quelle in materia di previdenza obbligatoria di cui allo stesso art., comma 1, alle controversie attinenti agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi, va applicato il criterio residuale di cui all’art. 413 c.p.c., comma 7, per cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate al medesimo articolo, ai commi precedenti, va definita in base al criterio generale di cui all’art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del convenuto.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 31591-2020 proposto da:
PREVINDAI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato IVAN CANELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PENELOPE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 346, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PERRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO VISCONTI;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 7377/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STEFANO VISONA’, il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma in funzione di G.L., in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. ***** del ***** emesso su richiesta di PREVINDAI – Fondo di Previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali – nei confronti di PENELOPE s.p.a., ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente in quanto avente la propria sede in Napoli;
il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15620 del 24 luglio 2015) secondo la quale la competenza per territorio in ordine alle controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall’autonoma collettiva appartiene, in forza del rinvio operato all’art. 442 c.p.c., comma 2, e all’art. 413 c.p.c., comma 7, al giudice del foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.);
avverso tale sentenza propone regolamento necessario di competenza PREVINDAI, lamentando la violazione dell’art. 442 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l’art. 444 c.p.c., comma 3;
nella sostanza, ritiene che l’estensione indicata nell’art. 442 c.p.c., comma 2, (mediante la congiunzione “Anche (…)) stabilisca un parallelismo tra previdenza obbligatoria e complementare da applicare anche alla presente fattispecie, trattandosi di controversia tra datore di lavoro e Fondo;
Penelope s.p.a. resiste con scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.;
il P.G. ha concluso per l’ammissibilità del regolamento necessario di competenza e per il suo accoglimento con declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Roma, ritenendo che il rinvio operato dal Titolo IV, Capo I, art. 442 c.p.c., comma 2, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che ritiene il rinvio diretto ai criteri dell’art. 413 c.p.c., comma 7, comporti l’applicazione del codice di rito, art. 18, e del successivo art. 20, che riconosce, per le cause relative a diritti di obbligazione, anche la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione; nel caso di specie, tale luogo è Roma, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro determinabile ed esigibile, da eseguirsi al domicilio del creditore (art. 1182 c.c.) che per gli enti deve intendersi come la loro sede legale (art. 46 c.p.c.).
CONSIDERATO
che:
il ricorso per regolamento necessario di competenza per territorio è fondato;
va, in primo luogo, osservato che come rilevato dal P.G., questa Corte di cassazione si è pronunciata in ordine a controversie tra Fondi ed iscritti, ritenendo applicabili le previsioni dell’art. 413 c.p.c., in forza del richiamo posto dall’art. 442 c.p.c., comma 2;
in tali occasioni, si è osservato che il rito speciale previsto dagli artt. 442 e ss. c.p.c., si applica in linea di principio alle sole controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, mentre da tale genere va distinto quello delle domande relative a prestazioni assicurative e previdenziali di carattere privatistico o facoltativo alle quali si applicano le disposizioni del capo primo di questo titolo dettate dall’art. 413 c.p.c., comma 7, che rinvia all’art. 18 c.p.c., e così al foro generale delle persone fisiche;
in particolare, si è ritenuto che, in base al disposto dell’art. 442 c.p.c., comma 2, che ha riguardo a controversie diverse da quelle in materia di previdenza obbligatoria di cui allo stesso art., comma 1, alle controversie attinenti agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi, va applicato il criterio residuale di cui all’art. 413 c.p.c., comma 7, per cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate al medesimo articolo, ai commi precedenti, va definita in base al criterio generale di cui all’art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del convenuto (vd. tra le più recenti: Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2018, n. 4041; Cass. n. 21954 del 2018; Cass. n. 15620 del 2015 ed in precedenza Cass. n. 2686 del 1983; Cass. n. 5648 del 1988; Cass. n. 4418 del 1994);
la presente controversia, tuttavia, non ha per oggetto le prestazioni dovute dal Fondo all’iscritto ma intercorre tra datore di lavoro e Fondo ed attiene al pagamento dei contributi che il primo è obbligato dal contratto collettivo a versare al secondo;
per tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha svolto differenti valutazioni riconoscendo che tali controversie non sono riferite al rapporto di lavoro;
in particolare, già con Cass. 14 febbraio 1987, n. 1671, si è avuto modo di affermare che seppure gli accordi aziendali siano contratti collettivi di carattere locale, le casse che gli stessi prevedono esplicano indubbiamente attività previdenziale; le loro richieste, quindi, attengono ad asserita inosservanza di obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti collettivi, con la conseguenza che la competenza in ordine alle controversie relative è del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 442 c.p.c.;
la citata Cass. n. 1671 del 1987 ha ricordato che nello stesso senso questa Corte aveva già deciso, ritenendo che la domanda rivolta da una Cassa previdenziale ad un datore di lavoro di versamento di somme varie, come previsto da un contratto collettivo, configura una controversia relativa agli obblighi di assistenza e di previdenza di cui all’art. 442 cp. c.p.c. (Cass. 6 marzo 1986, n. 1502, relativa ad una Cassa edile a favore della quale un contratto collettivo prevedeva versamenti di somme da parte di un datore di lavoro);
la successiva giurisprudenza riferita alla natura della contribuzione dovuta alle Casse o Fondi aziendali previsti dai contratti collettivi ha confermato tali interpretazioni ed in particolare, Cass. SS.UU. n. 5157 del 2015, si è espressa nel senso della natura pienamente previdenziale del contributo dovuto ai Fondi di cui si discute con ciò, sul piano sistematico, ulteriormente segnando la differenza con i criteri di competenza derivanti dall’art. 413 c.p.c.;
per finalità di coerenza sistematica, soprattutto una volta esclusa la natura retributiva del contributo di cui si discute, va dunque ritenuto applicabile, come segnalato dalla dottrina prevalente, per effetto del generale richiamo posto dall’art. 442 c.p.c., comma 2, – che non è limitato dalla circostanza che l’art. 444 c.p.c., comma 3, riguarda le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed anche l’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi-ritenendo competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ente;
infatti, ferme restando le incontestabili differenze tra previdenza pubblica (art. 38 Cost., comma 2), necessaria, e quindi, obbligatoria, e previdenza complementare, (art. 38 Cost., comma 5), che è espressione dell’autonomia negoziale, non può negarsi che entrambe le forme di previdenza convergono sul piano della generale tutela previdenziale;
come si è notato in dottrina, dunque, proprio per la differente matrice, alle controversie in esame non potranno applicarsi, le norme riferibili alle controversie della previdenza e della assistenza obbligatorie conseguenti all’esistenza di un rapporto con una pubblica amministrazione (L. n. 533 del 1973, art. 8, art. 443 c.p.c.), come anche quelle norme espressamente riferite dalla legge a questa categoria di controversie (artt. 147 e 152 disp. att. c.p.c., L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 4, in tema di termini di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria);
va, invece, fatta applicazione dell’art. 444 c.p.c., comma 3, con possibile spostamento di competenza territoriale rispetto alle controversie individuali di lavoro, essendo in questo caso rilevante il luogo in cui si trova l’ufficio investito di poteri di gestione esterna, competente a ricevere i contributi ed a pretendere giudizialmente il pagamento o a restituire quelli non dovuti, per legge o per statuto (Cass. n. 10702 del 2015; Cass. n. 23893 del 2004);
nel caso di specie, come emerge dalla documentazione versata in atti dal Fondo ricorrente, tali caratteri portano ad individuare la sede di PREVINDAI a *****;
in definitiva, per i motivi esposti, il ricorso va accolto e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale in funzione Giudice del lavoro di Roma, il quale provvederà sulle spese del presente regolamento unitamente al merito.
PQM
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale G.L. di Roma dinanzi al quale rimette le parti, con concessione del termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022