Codice Procedura Civile > Articolo 442 - Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

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Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo
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[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 12 aprile 1991, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 17/4/1991, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mo- bile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento".

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 aprile 1993, n. 196 (in G.U. 1a s.s. 5/5/1993, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito".

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4862 del 15/02/2022

In base al disposto dell’art. 442 c.p.c., comma 2, che ha riguardo a controversie diverse da quelle in materia di previdenza obbligatoria di cui allo stesso art., comma 1, alle controversie attinenti agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi, va applicato il criterio residuale di cui all’art. 413 c.p.c., comma 7, per cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate al medesimo articolo, ai commi precedenti, va definita in base al criterio generale di cui all’art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del convenuto.

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