In tema di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017, il rinvio all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. fa sì che il provvedimento con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sulla relativa istanza non assuma alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito, con la conseguenza che il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza (derogabile o inderogabile), o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, non determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c..
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11108/2021 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to PIETRO CUFFARO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DI MARCO;
– ricorrente –
contro
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato CARMINE CIOFANI che lo rappresenta e difende;
– resistente –
nonché
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.;
– intimata –
avverso l’ordinanza r.g.n. 701/2020 emessa dal TRIBUNALE DI PESCARA, depositata il 23/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
T.S. ha convenuto L.L. e l’Assicuratrice Milanese s.p.a. dinanzi al Tribunale di Pescara per sentirli condannare (una volta definito il procedimento di istruzione preventiva imposto ratione materiae dalla L. n. 24 del 2017) al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti in conseguenza dell’inesatta esecuzione, da parte del L., della prestazione di chirurgia estetica effettuata sulla persona dell’attrice;
costituendosi nel giudizio di cognizione ordinaria, i convenuti, tra le restanti difese, hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara, ritenendo competenti, alternativamente, il Tribunale di Chieti (quale luogo di residenza del L.), il Tribunale di Teramo (quale foro connesso al luogo della nascita o dell’esecuzione dell’obbligazione), il Tribunale di Ascoli Piceno (quale foro eventuale del consumatore);
con ordinanza resa in data 23/3/2021 (r.g.n. 701/2020), il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell’eccezione dei convenuti, ha rilevato la propria incompetenza territoriale, per essere competente, alternativamente, i Tribunali di Ascoli Piceno, di Chieti o di Teramo;
a fondamento della decisione assunta, il giudice pescarese ha escluso che la mancata sollevazione di alcuna eccezione di incompetenza nel corso del procedimento di istruzione preventiva avesse determinato alcuna preclusione, per i convenuti, in ordine alla possibilità di eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, dovendo, sotto altro profilo, escludersi la sussistenza di alcuna forma di dipendenza, in termini di competenza funzionale, tra l’identificazione del giudice adito per il procedimento di istruzione preventiva e quello deputato al successivo svolgimento della cognizione ordinaria;
ciò posto, la rilevata insussistenza di alcun criterio di collegamento tra le parti o l’oggetto della controversia e il territorio affidato alla competenza del Tribunale di Pescara, il giudice a quo ha formalmente dichiarato propria incompetenza territoriale, indicando, alternativamente, la competenza dei Tribunali di Ascoli Piceno, Chieti o Teramo, a provvedere sulle domande proposte dalla T.;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara, T.S. ha proposto regolamento necessario di competenza;
L.L. si è costituito depositando memoria;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 24 del 2017, art. 8, comma 1 e 3, nonché degli artt. 696-bis e 693 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2), per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che il giudice competente per il merito, nelle controversie come quella oggetto d’esame, non debba essere necessariamente lo stesso giudice chiamato a trattare il procedimento di istruzione preventiva, nonché per aver escluso, in applicazione del principio di autoresponsabilità e di affidamento delle parti processuali, che la mancata sollevazione di alcuna eccezione di incompetenza, nel corso del procedimento di istruzione preventiva, valesse a determinare una specifica preclusione, a carico delle parti, in ordine all’ulteriore potestà di sollevazione di questioni riferite alla competenza territoriale del giudice già adito nella successiva sede di cognizione ordinaria;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, ai sensi della L. n. 24 del 2017, art. 8, comma 1, colui il quale intenda esercitare un’azione dinanzi al giudice civile, in relazione a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente;
il rinvio che la legge espressamente opera all’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., deve dunque ritenersi tale da determinare di necessità (in difetto di alcuna disposizione derogatoria) l’integrale ricezione, anche nell’ambito delle controversie disciplinate dalla L. n. 24 del 2017, della disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva, con la conseguenza che il provvedimento con il quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., non assume alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito (cfr. 6 – 3, Ordinanza n. 14739 del 29/05/2019, Rv. 654224 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2317 del 01/02/2011, Rv. 615950 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21567 del 18/10/2011, Rv. 619255 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14187 del 29/05/2008, Rv. 603772 – 01);
l’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile o inderogabile) da parte del giudice o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare ante causam, conseguentemente, non determina alcun definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena;
da tali premesse segue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c., all’esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela (Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010, Rv. 611615 – 01);
al riguardo, i riferimenti operati dalla L. n. 24 del 2017, art. 8, al “giudice competente”, innanzi al quale va proposta l’istanza ex 696-bis, e alla proposizione del ricorso per il merito innanzi al giudice che ha trattato il procedimento di istruzione preventiva, chiedono d’essere interpretati alla luce dei richiamati principi di diritto, tenuto altresì conto che anche gli artt. 669-bis e 693 c.p.c., menzionano il giudice competente per il merito: e ciò, come in precedenza rilevato, nel quadro di un procedimento in relazione al quale è escluso il ricorso di alcun carattere vincolante, per il merito, della scelta del giudice adito ai fini del procedimento cautelare;
quanto poi alla necessità che il ricorso relativo al giudizio di merito sia proposto innanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, varrà rilevare come si tratti di una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 645 c.p.c., nella parte in cui impone la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo necessariamente dinanzi al medesimo giudice già adito in sede monitoria: un’ipotesi in cui la competenza funzionale dell’ufficio giudiziario così identificato diviene tuttavia recessiva a seguito di eccezione o di rilievo d’ufficio (fondati) dell’incompetenza; nel caso in esame, tuttavia, a differenza del procedimento d’ingiunzione (dove il decreto ingiuntivo viene caducato con la dichiarazione di incompetenza), il provvedimento cautelare o di istruzione preventiva non viene meno, proprio in ragione della reciproca indipendenza del procedimento cautelare e di quello di merito sul piano della competenza (là dove il decreto ingiuntivo, in ragione della potenziale idoneità a divenire cosa giudicata, dev’essere necessariamente pronunciato dal giudice competente nel merito);
con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., n. 4 e dell’art. 18c.p.c., nonché dell’art. 43 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5), per avere il giudice a quo omesso di rilevare come, sulla base della documentazione complessivamente acquisita nel corso del giudizio, fosse rimasta comprovata l’effettiva identificazione del Comune di Pescara come luogo di domicilio del L., con il conseguente riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Pescara a decidere sulle domande oggetto dell’odierno giudizio;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come del tutto correttamente il giudice a quo abbia escluso l’avvenuta acquisizione della dimostrazione della prova della corrispondenza del territorio pescarese con il domicilio del L., dovendo escludersi, da un lato, l’effettivo ricorso (o comunque la decisività) dell’omissione contestata in questa sede dalla ricorrente (emergendo, dall’esame del provvedimento impugnato, l’avvenuta effettiva estensione della cognizione del Tribunale di Pescara alla documentazione posta a sua disposizione), quanto, in ogni caso, l’effettiva idoneità della documentazione richiamata dalla ricorrente a rappresentare, in forme inequivoche e incontrovertibili, l’effettiva identificabilità del domicilio del L. con il territorio pescarese rilevante ai fini della competenza giudiziaria;
a tale riguardo, è appena il caso di rilevare come il giudice a quo abbia correttamente sottolineato la necessità, ai sensi dell’art. 43 c.c., che, ai fini della determinazione del domicilio, occorra far riferimento, non soltanto ai rapporti economici e patrimoniali di una persona, ma anche (e soprattutto) ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove essa vive con la propria famiglia (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21370 del 15/10/2011, Rv. 619308 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7750 del 20/07/1999, Rv. 528791 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 05/05/1980, Rv. 406672 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 435 del 12/02/1973, Rv. 362430 – 01): circostanze ed estremi, di natura morale, sociale o familiare, in relazione ai quali l’odierna ricorrente non risulta aver operato alcun riferimento;
sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente conferma di quanto statuito nel provvedimento impugnato in ordine alla competenza a conoscere della controversia in esame, e con la condanna della ricorrente al rimborso, in favore del L., delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere altresì attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la competenza territoriale a conoscere della controversia in esame in conformità a quanto stabilito nel provvedimento impugnato.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022
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