Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, giudice ordinario, competenza, distinzione, oggetto della controversia

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.524 del 11/01/2022

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Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, giudice ordinario, competenza, distinzione, oggetto della controversia

La distinzione tra la competenza del giudice ordinario e quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche si impernia sull’oggetto della controversia che compete al giudice specializzato solo quando attiene a questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o sui limiti di una concessione d’utenza o sul diritto verso la P.A. alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che comunque incide, direttamente o indirettamente, sui pubblici interessi correlati al regime delle acque.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18005-2021 proposto da:

RA.RO., RU.GE., D.L.F., C.F., L.V., L.F., R.A., R.A., P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato MARIO FRANCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERVITTORIO TIONE;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA di CASERTA, COMUNE DI SANTA MARIA A VICO, FARO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2156/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRESA MARIO, che visto l’art.

380 ter c.p.c. chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile e, in subordine, rigetti l’istanza di regolamento di competenza.

La Corte:

OSSERVA quanto segue.

1. Con atto di citazione del 23 giugno 2008 d.L.F., R.A., R.A., L.F., P.P., C.F., Ru.Ge., L.V. e Ra.Ro. convenivano davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, la Regione Campania, la Provincia di Caserta e il Comune di Santa Maria a Vico perché fossero solidalmente condannati, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., a risarcire loro i danni subiti nei fondi rustici di cui erano proprietari o affittuari o comodatari, dedicati all’agricoltura, danni causati da ingenti fuoriuscite di liquami e acque nere avvenute, in conseguenza di precipitazioni meteoriche del 21 aprile 2006, da due collettori fognari interrati.

Si costituiva la Provincia, resistendo e chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa Faro Assicurazioni S.p.A..

Si costituiva la Regione, resistendo e in primis eccependo il “difetto di giurisdizione” del giudice ordinario a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Si costituiva il Comune, resistendo.

Autorizzata la chiamata di Faro Assicurazioni, che si costituiva resistendo, il Tribunale, con sentenza del 17 maggio 2013, condannava la Regione a risarcire danni agli attori, previo rigetto dell’eccezione relativa al Tribunale delle Acque.

La Regione proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti, tranne Faro Assicurazioni che rimaneva contumace.

La Corte d’appello di Napoli, accogliendolo, dichiarava il difetto di competenza per materia del giudice ordinario in favore del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Napoli, davanti al quale disponeva la riassunzione della causa.

2. Hanno presentato ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. d.L.F., R.A., R.A., L.F., P.P., C.F., Ru.Ge., L.V. e Ra.Ro., sulla base di due motivi – illustrati anche con memoria -, da cui nessun intimato si è difeso.

Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, che sia rigettato.

3.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. nel testo anteriore alla novellazione di cui alla L. n. 69 del 2009 (l’atto di citazione risale, si rammenta, al 2008), argomentando per la inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per materia in quanto sollevata per la prima volta dalla Regione nell’atto d’appello: la Regione, infatti, aveva in primo grado eccepito nella tempestiva comparsa di risposta soltanto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.

3.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 1 e art. 140, lett. e), quanto alla corretta ripartizione della competenza tra i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche e il giudice ordinario quanto alle cause relative al risarcimento dei danni materiali da fuoriuscita di liquami da collettori fognari, osservando in sintesi che “le acque nere o pluviali, convogliate in un sistema di condutture, non hanno il requisito fondamentale dell’attitudine all’uso di un pubblico generale interesse”, onde non sono definibili acque pubbliche in riferimento al R.D. n. 1775 del 1933, e rilevando altresì che, sempre in relazione a tale R.D., le reti fognarie non sono qualificabili opere idrauliche, da tutto ciò derivando la competenza per materia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise.

4. Fermo il fatto che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è giudice amministrativo, bensì giudice ordinario specializzato (da ultimo v. S.U. 21 luglio 2020 n. 15491 e S.U. ord. 12 luglio 2019 n. 18827), il primo motivo non è accoglibile, in quanto si è dinanzi a una mera questione di qualificazione dell’eccezione che è pacifico essere stata sollevata dalla regione fin dalla sua tempestiva comparsa di risposta in primo grado (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, pagina 6), qualificazione che, d’altronde, era stata in ultima analisi già compiuta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (v. ancora la motivazione della sentenza impugnata, pagina 8, laddove si rileva che il giudice di prime cure aveva “rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, ritenuta la propria competenza per materia piuttosto che quella invocata del Tribunale regionale delle Acque pubbliche”).

5. Il secondo motivo, invece, è manifestamente fondato.

Questa Suprema Corte, infatti, insegna mediante giurisprudenza consolidata che è competente il giudice ordinario, e non il Tribunale delle acque, in ordine alla domanda di risarcimento di danno extracontrattuale derivato da tracimazione dell’impianto fognario pubblico in conseguenza di eventi atmosferici (v. in tal senso, da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord. 1 marzo 2017 n. 5261 e Cass. sez. 6-3, ord. 9 novembre 2012 n. 19575).

Invero, la distinzione tra la competenza del giudice ordinario e quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche si impernia sull’oggetto della controversia che compete al giudice specializzato solo quando attiene a questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o sui limiti di una concessione d’utenza o sul diritto verso la P.A. alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che comunque incide, direttamente o indirettamente, sui pubblici interessi correlati al regime delle acque (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 14 novembre 2018 n. 29356, Cass. sez. 6-2, ord. 22 febbraio 2012 n. 2656 e Cass. sez. 1, 17 novembre 2000 n. 14906); e nel caso in esame, invece, ciò non ricorre, trattandosi appunto esclusivamente di una azione aquiliana per tracimazione delle acque da strutture fognarie.

6. In conclusione, disatteso il primo motivo, accogliendo invece il secondo si deve dichiarare la competenza del giudice ordinario, disponendo – essendo stato già il giudice ordinario a celebrare il primo grado del presente processo, riconosciutosi, correttamente, competente – la remissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo e, accogliendo il secondo, dichiara la competenza del giudice ordinario, disponendo la remissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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