LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17628/2020 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29 presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, *****;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 da Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
H.A., *****, ricorre nei confronti del Ministero dell’Interno, che non spiega difese, limitandosi al deposito di un atto di costituzione per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, contro il decreto del 10 marzo 2020 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
CONSIDERATO
CHE:
Non occorre procedere al resoconto dei motivi spiegati, profilandosi l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.
RITENUTO CHE:
il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass. Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177).
Nel caso di specie la procura alle liti stesa in calce al ricorso contiene una generica attestazione di autenticità non riferibile alla data (“E’ vera la firma”).
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022