LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20183-2020 proposto da:
D.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO ROMANELLI;
– ricorrente –
contro
MARINA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato VILLEADO CRAIA;
– controricorrente –
contro
M.A., L’ENTERPRISE SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 458/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
D.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 13 maggio 2020, n. 458, che ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento di nullità del contratto di trasferimento della sua quota societaria ad M.A..
Resiste con controricorso Marina Immobiliare s.r.l.
Gli intimati M.A. ed Enterprise s.r.l. non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e dell’art. 1418 e ss. c.c., nonché dell’art. 2652c.c., e dell’art. 644 c.p..
Il motivo è radicalmente inammissibile: in rubrica si invoca la violazione di disposizioni di legge, ma tale violazione non è sviluppata nel motivo, ove viene unicamente ricostruito lo svolgimento fattuale della vicenda e si invocano i principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché si fa riferimento al reato di usura, senza articolare tali riferimenti e senza rapportarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato come “l’evidente sproporzione (in tesi) e l’eventuale mala fede” – d’altro canto non circostanziata neppure di fronte a questa Corte – “non sono in grado di provocare la nullità del contratto”.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022