LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15768-2016 proposto da:
INIZIATIVA LAVORO S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SARA CALZI;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, LOREDANA DI SALVO che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
E contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO JANNONI SEBASTIANINI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO DI GIOVANNI, PAOLA DI PALMA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 462/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/04/2016 R.G.N. 525/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.
RILEVATO
che:
il ***** Equitalia Centro s.p.a. notificò ad Iniziativa Lavoro s.c.a.r.l. un’intimazione di pagamento della somma di Euro 10.354,54, relativa a premi assicurativi INAIL oggetto di cartella esattoriale risalente al 2 maggio 2003, non impugnata;
l’ingiunta propose opposizione dinanzi al Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, deducendo, sotto il profilo formale, l’inesistenza giuridica dell’intimazione (in quanto notificata da soggetto non abilitato) e, sotto il profilo sostanziale, la prescrizione del presunto credito per maturazione del termine quinquennale o di quello decennale;
costituitisi l’INAIL ed Equitalia Centro s.p.a., il tribunale adito rigettò la domanda e condannò la ricorrente a rimborsare ad entrambi i convenuti le spese del giudizio;
provvedendo sul gravame interposto da Iniziativa Lavoro s.c.a.r.l., la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la decisione, sui rilievi:
– che l’eccezione di nullità della notifica dell’intimazione di pagamento effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata, anziché mediante raccomandata – eccezione sollevata dall’appellante sul presupposto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, non consentisse l’utilizzo di tale mezzo all’agente della riscossione – era infondata, in quanto, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 4, lett. b), convertito nella L. n. 122 del 2010, il cit. art. 26 prevedeva espressamente che gli agenti della riscossione potessero eseguire la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC;
– che, in ogni caso, l’opposizione fondata sul mancato rispetto delle modalità della notifica della cartella, integrando un’impugnazione per vizi formali, configurava opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine perentorio di venti giorni, nella specie disatteso;
– che, inoltre, con riguardo all’eccepita prescrizione, la pretesa oggetto dell’intimazione di pagamento, in quanto fondata su una cartella esattoriale divenuta definitiva a seguito di mancata opposizione, doveva ritenersi soggetta al termine decennale e non a quello quinquennale, dovendo distinguersi tra diritto di credito alla contribuzione previdenziale (ormai non più soggetto ad estinzione per prescrizione) e azione diretta all’esecuzione del titolo definitivamente formatosi, per la quale, non essendovi una specifica norma di legge, si sarebbe dovuto applicare il termine prescrizionale ordinario di cui all’art. 2946 c.c., in conformità, inoltre, con quanto prescritto per l’actio iudicati dall’art. 2953 c.c.;
– che, infine, la prescrizione decennale era stata efficacemente interrotta mediante la notificazione della precedente intimazione di pagamento del 20 maggio 2011, la quale, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non poteva reputarsi nulla per essere stata effettuata nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c. in difetto dei presupposti di legge, essendo stata invece ritualmente eseguita al domicilio fiscale dell’appellante, ai sensi del D.P.R. n. 603 del 1970, art. 60, comma 1, lett. e);
avverso la sentenza della Corte aquilana, Iniziativa Lavoro s.c.a.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; hanno resistito con controricorso l’INAIL ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.; i controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto: errore nell’interpretazione/applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 4, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010”) la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rituale la notifica dell’intimazione di pagamento effettuata a mezzo PEC sulla base del disposto di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 78, comma 4, lett. b). Deduce che tale previsione generale non avrebbe consentito, nel caso di specie, di escludere la nullità o l’inesistenza della predetta notificazione, in assenza della verifica giudiziale di conformità tra la copia informatica allegata alla PEC e l’originale della cartella di pagamento; ciò, in quanto la consegna al contribuente della cartella originale sarebbe assicurata solo con la notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, mentre non sarebbe consentita con la notifica a mezzo PEC, per effetto della quale viene trasmessa solo una copia informatica non proveniente da un pubblico ufficiale e priva di attestazione di conformità;
2. con il secondo motivo (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto: errore nell’interpretazione dell’art. 617 c.p.c.”) Iniziativa Lavoro s.c.a.r.l. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il vizio di notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere dedotto nel termine di venti giorni, quale oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Deduce che, al contrario, essendo stata eccepita, unitamente all’irregolarità formale, anche l’estinzione per prescrizione della pretesa creditoria, il rimedio esperito si qualificava come opposizione all’esecuzione, proponibile senza limiti di tempo;
3. con il terzo motivo (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto: errore nell’interpretazione/applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2953 c.c.”) la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla pretesa creditoria esercitata nei suoi confronti il termine prescrizionale decennale, anziché quello quinquennale. Deduce, per un verso, l’inapplicabilità, alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, della disciplina ordinaria di cui all’art. 2946 c.c. (essendo le stesse regolate dalla norma speciale contenuta nella L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9) e, per altro verso, l’impossibilità di estendere analogicamente, alla fattispecie della cartella non opposta, la disciplina dell’art. 2953 c.c., prevista per la diversa ipotesi della sentenza passata in giudicato;
4. con il quarto motivo (“violazione dell’art. 140 c.p.c. e falsa applicazione di norme di diritto: errore nell’interpretazione/applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78”) la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la notifica effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Deduce che presupposto di applicabilità di questa disposizione sarebbe l’irreperibilità del notificando per trasferimento in luogo sconosciuto e che tale presupposto non sarebbe stato dimostrato nella vicenda in esame, in cui alla semplice assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., avrebbe dovuto rimediarsi con la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. cit.. Ribadisce, pertanto, l’illegittimità della notificazione dell’intimazione di pagamento del 20 maggio 2011, con conseguente inoperatività dell’effetto interruttivo della prescrizione;
5. in base al principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – può essere esaminato direttamente il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la statuizione sull’eccezione preliminare di merito concernente la prescrizione del credito contributivo, superando quelli (il primo e il secondo) con i quali si censurano le statuizioni sulla ritualità della notifica della intimazione di pagamento e sulla decadenza dal termine per far valere il relativo vizio con opposizione agli atti esecutivi;
in applicazione del predetto principio, infatti, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, atteso che esso, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, permette di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. 09/01/2019, n. 363; Cass. 11/05/2018, n. 11458; Cass. Sez. U. 8/05/2014, n. 9936);
6. il terzo motivo è fondato e dal suo accoglimento resta assorbito, oltre al primo e al secondo (che, quali motivi autonomi sulle predette questioni pregiudiziali di rito, cedono il passo alla “ragione più liquida”), anche il quarto, quale motivo attinente alla medesima questione preliminare di merito che forma oggetto di quello che lo precede, ma da esso dipendente;
le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. Sez. U 17/11/2016, n. 23397);
in linea con il richiamato principio (che ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva: Cass. 18 maggio 2018, n. 12200 e Cass. 16 marzo 2021, n. 7362), con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte ha altresì affermato che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. 04/12/2018, n. 31352), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. 19/06/2009, n. 14301);
8. in applicazione degli illustrati principi, riconosciuta, nella fattispecie, l’operatività del termine di prescrizione quinquennale, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, da cui restano assorbiti gli altri motivi;
poiché, inoltre, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2), dichiarando non dovuta la somma oggetto del credito contributivo di cui all’intimazione di pagamento notificata ad Iniziativa Lavoro s.c.a.r.l. in data *****, per essere lo stesso estinto per prescrizione;
9. la circostanza che il contrasto, in ordine alla dibattuta questione del termine prescrizionale applicabile, sia stato composto dalle Sezioni Unite in epoca successiva a quella di deposito del ricorso impone di disporre l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese dei tre gradi di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la somma oggetto del credito contributivo di cui all’intimazione di pagamento notificata alla ricorrente in data *****. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dei tre gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quarta Sezione Civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022
Codice Civile > Articolo 2946 - Prescrizione ordinaria | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2953 - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 276 - Deliberazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 617 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile