LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15973/2021 proposto da:
A.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Schera, per delega in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di GENOVA emesso nel procedimento n. 163/2019, pubblicato il 29 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. A.R., nato in Bangladesh, ricorre, con atto affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 29 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.
2. Il ricorrente aveva dichiarato di essere partito dal suo paese di origine perché molto povero.
3. Il Tribunale di Genova, in seguito all’audizione del ricorrente all’udienza del 29 luglio 2019, pur considerando credibili i fatti narrati dal ricorrente li ha ritenuti non rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, anche sulla base delle fonti richiamate; il Collegio, inoltre, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, considerando anche la vicenda penale che lo aveva visto inserito in una associazione finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina localizzata nella zona di Ventimiglia in cui abitava il ricorrente.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”.
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022