LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18144-2020 proposto da:
COMUNE di AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AGATA VECCHIO;
– ricorrente –
contro
S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 429/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2009 S.A. conveniva davanti al Tribunale di Agrigento il Comune di Agrigento per ottenerne il risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati dalla caduta da un motociclo, in data 23 agosto 2006 alle ore 13:30, caduta che sarebbe stata cagionata dalla presenza di una buca su una corsia di una strada comunale.
Il Comune si costituiva resistendo, e otteneva di chiamare in causa per manleva Impresa di Costruzioni San Giuseppe di L.V. & C. s.a.s.; quest’ultima si costituiva resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 218/2014, condannava il Comune, quale custode della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c., a risarcire l’attore nella misura di Euro 3386,27 per danno biologico e danno patrimoniale (al motociclo), rigettando la domanda di manleva.
Il Comune proponeva appello, cui le controparti resistevano.
La Corte d’appello di Palermo lo rigettava con sentenza del 16 marzo 2020.
Il Comune ha proposto ricorso, articolato in tre motivi. Il S. si è difeso con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1 Il primo motivo del ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102,107 e 112 c.p.c. nonché degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 2051 e 2697 c.c.; denuncia altresì nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio necessario con l’impresa ISAF Costruzioni S.r.l., non essendosi il Tribunale pronunciato sulla “domanda” di integrazione del contraddittorio con essa e della sua condanna, previo accertamento della sua responsabilità esclusiva del sinistro, chiesta ai sensi dell’art. 107 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio dal Comune nella “memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3” ed in udienza di ammissione delle prove. Da ciò deriverebbe la nullità della sentenza del Tribunale ex art. 112 c.p.c.; peraltro il primo giudice avrebbe violato pure gli artt. 102 e 117 c.p.c..
Al riguardo era stato proposto uno specifico motivo d’appello, in relazione al quale la corte territoriale aveva replicato che la richiesta di integrazione del contraddittorio non può essere proposta ai sensi dell’art. 107 c.p.c. ma semmai dell’art. 116 c.p.c., il che, secondo il ricorrente, sarebbe stata annullata “di fatto la portata” dell’art. 107 c.p.c..
1.2 In realtà, il giudice d’appello ha rilevato che si trattava di una richiesta di chiamata in causa tardiva, perché la chiamata di terzo avrebbe dovuto essere presentata nella comparsa di risposta. Nella sentenza impugnata, a pag. 4s., infatti, la corte territoriale rileva che con il quinto motivo d’appello “l’appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio, avendo il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla richiesta di chiamata in causa del terzo ISAF Costruzioni”, sostenendo l’appellante che “solo in corso di causa sarebbe emersa la necessità della chiamata di detto terzo, che, essendo l’esecutore dei lavori di riparazione del manto stradale sul luogo del sinistro, è obbligato a tenerlo (ndr: testo originale non comprensibile) da ogni esborso eventualmente spettante al S.A.”; il che viene disatteso dalla corte, appunto, osservando che, “a norma dell’art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di terzo va richiesta con la comparsa di costituzione e risposta, mentre nel caso specifico il Comune di Agrigento, soltanto con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, ha formulato l’istanza”.
D’altronde, nel caso in esame non si ravvisa alcun litisconsorzio necessario, in quanto il Comune risulta pacificamente essere il proprietario della strada su cui avvenne la caduta e nei suoi confronti dunque ha agito il danneggiato.
2.1 I secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per non avere il primo giudice ritenuto sussistente il caso fortuito, cioè, nella vicenda in esame, la colpa del danneggiato nel causare il sinistro e/o la provenienza di una vettura che avrebbe invaso la corsia al motociclista facendolo cadere, come dichiarato dallo stesso S. nel verbale della Polizia Municipale.
Viene altresì denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116,112 e 132 c.p.c., nonché travisamento dei fatti, error in procedendo, omessa, carente e contraddittoria motivazione e motivazione apparente.
2.2 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700,2697,2051 c.c., nonché degli artt. 112,102,107,115,116 e 132 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su “un punto fondamentale” della causa e travisamento dei fatti.
2.3 Entrambi questi motivi patiscono una evidente natura fattuale perseguendo un terzo grado di merito dinanzi al giudice di legittimità -, oltre ad essere manifestamente infondati per quanto concerne la pretesa sussistenza di vizi motivazionali, considerata l’adeguata trasparenza di esternazione del percorso motivazionale che si ravvisa, ictu oculi, nella sentenza impugnata.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 1400, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022
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