LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 845-2020 proposto da:
FRATELLI T. SAS di T.C., elett. dom. in Roma, Via Agostini Depretis N. 86, presso lo studio dell’avvocato Massimo F.
Dotto, che, con l’avvocato Tullio Marchetti, la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro 63, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Rapanà, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Monica Saggiorato giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
GESTIONE CREDITI BP SCPA, ORA BANCO BPM S.P.A., QUINTARELLI SCAVI S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SER.VE. DI F.O., UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie della controricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Fratelli T. s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto dell’8/10/2013 con il quale il G.E. del Tribunale di Verona nella procedura esecutiva immobiliare n. 248/2011, riunita alle diverse procedure esecutive n. 953/2011 e n. 439/2012, intentate da vari creditori nei confronti della Poderi Fraune S.r.l., preso atto della rinuncia agli atti esecutivi depositata in data 27/9/2013 dai creditori procedenti e del coevo provvedimento di estinzione del processo esecutivo, liquidava in favore del notaio C.L. i compensi per l’attività delegata nell’importo di Euro 13.912,79, ponendolo a carico del creditore procedente con vincolo di solidarietà esterna dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.
Il Tribunale di Verona in composizione collegiale, con ordinanza del 14 gennaio 2015, rigettava l’opposizione.
In motivazione osservava che secondo la tesi dell’opponente, il D.M. n. 313 del 1999, art. 2, prevede per la redazione dell’avviso di vendita un onorario fisso ed un onorario variabile al 50% di quello graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, sicché l’onorario andava ricalcolato nella minor somma di Euro 469,00, mentre per le residue attività delegate andava riconosciuto un onorario in percentuale variabile dallo 0,50% all’1,25% sul valore catastale, assumendo altresì che era erroneo il riparto della liquidazione relativamente ai tre creditori che hanno proceduto al pignoramento.
Replicava il Tribunale che la liquidazione risultava conforme alla previsione di cui al menzionato art. 2, e ciò sulla base del valore dell’immobile pignorato di cui alla perizia, pari ad Euro 1.130.000,00 per il lotto 1, ed Euro 750.000,00 per il lotto 2, essendosi altresì applicata la percentuale minima dello 0,50 %. Inoltre, l’attività prodromica alla vendita era stata già compiuta da parte del notaio delegato, in quanto la rinuncia dei creditori era intervenuta solo pochi giorni prima della già fissata vendita.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la Fratelli T. s.n.c. sulla base di quattro motivi.
C.L. resisteva con controricorso, mentre gli altri intimati non svolgevano attività difensiva.
La Corte di cassazione con ordinanza n. 5205 del 28/2/2017, rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo, e dichiarati assorbiti i restanti, cassava il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Verona in diversa composizione.
Alla riassunzione provvedeva la società opponente con ricorso depositato in data 25/5/2017.
Il Tribunale di Verona, nella resistenza del notaio C., con ordinanza del 29/4/2019, dichiarava l’estinzione del giudizio di rinvio in quanto tardivamente riassunto.
Infatti, rilevava che la riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione deve avvenire ex art. 392 c.p.c., con citazione, mentre la società aveva depositato ricorso.
Poiché il deposito era intervenuto il 25 maggio 2017, venendo a scadere il termine per la riassunzione alla data del 28/5/2017, la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione d’udienza (adottato dal Tribunale in data 27/6/2017) era intervenuta ben oltre il termine imposto per la riassunzione, il che impediva di poter riconnettere al ricorso l’effetto conservativo per raggiungimento dello scopo, essendo a tal fine necessario anche che la notifica del ricorso avvenisse nel termine fissato per la riassunzione dalla legge.
Ciò imponeva ex art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, dovendo porsi le spese di lite a carico dell’originaria opponente. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso la Fratelli T. S.a.s. di T.C. già Fratelli T. S.n.c. di T.C., M. & C., sulla base di un motivo.
C.L. resiste con controricorso e deposita memorie in prossimità dell’udienza.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 392,393 e 394 c.p.c., in quanto il Tribunale ha errato nel ritenere fondata l’eccezione di estinzione sollevata dalla resistente.
Infatti, il giudizio oggetto di causa è un’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, giudizio che è sottoposto alle norme del procedimento sommario giusta quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.
Ne consegue che anche il giudizio di rinvio doveva essere introdotto con ricorso alla luce della previsione di cui all’art. 394 c.p.c., da leggere in combinato disposto con l’art. 392 c.p.c., comma 2. Infatti, come già affermato dalla Suprema Corte, la regola per cui la riassunzione si fa con citazione trova deroga nel caso in cui la controversia da riassumere sia retta da un rito che prevede l’introduzione con le forme del ricorso, dovendo quindi anche il giudizio di rinvio seguire la regola dettata per il giudizio di merito. La decisione della ricorrente di riassumere il giudizio con ricorso risulta pertanto corretta ed è da escludere quindi che ricorra la causa di estinzione invece ravvisata dal Tribunale di Verona.
Il motivo è fondato.
La decisione impugnata non si è conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che, in caso di annullamento con rinvio, ove sia applicabile un rito speciale che preveda l’introduzione del giudizio con ricorso, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito speciale, essendo quindi tardiva se eseguita con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine ex art. 392 c.p.c., a nulla rilevando l’anteriore notifica alle parti (così, Cass. n. 21255 del 2010; Cass. n. 5777 del 2012 nonché da ultimo Cass. n. 10529 del 2019; Cass. n. 38323 del 2021).
Deve, infatti, ritenersi che il richiamo alle norme applicabili davanti al giudice del rinvio, nell’art. 394 c.p.c., si estenda anche alla forma dell’atto introduttivo, sicché il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., non deve essere sempre introdotto con la forma della citazione, stante il chiaro disposto normativo sul punto. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante e consolidata nel senso che l’art. 392 c.p.c., comma 2, in forza del quale “la riassunzione si fa con citazione”, è destinato ad avere applicazione quante volte non trovi deroga nel disposto dell’art. 394 c.p.c., comma 1, il quale richiama le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, alla stessa stregua di una norma di carattere generale rispetto ad un’altra di carattere speciale (si veda in particolare la giurisprudenza in materia di rinvio conseguente alla cassazione di provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare: Cass. 4 agosto 1975, n. 2973; Cass. 12 marzo 1982, n. 1603; in materia tributaria: Cass. 28 settembre 1979, n. 5001, Cass. 6 marzo 1999, n. 1919; nelle controversie soggette al rito del lavoro: Cass. 13 marzo 1995, n. 2871, Cass. 18 maggio 1995, n. 5480, Cass. 30 gennaio 1998, n. 932; e nelle controversie di divorzio: Cass. 20 luglio 2004 n. 13422).
Ne consegue che la tempestività della riassunzione del giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall’art. 392 c.p.c., comma 1, deve essere riscontrata avuto riguardo alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio.
Il provvedimento impugnato in motivazione ha dato espressamente atto che il ricorso in riassunzione era stato depositato in cancelleria in data 25/5/2017, e quindi prima della scadenza del termine dettato per la riassunzione, il che denota l’erroneità della soluzione alla quale è pervenuto.
Per effetto dell’accoglimento del motivo, il provvedimento gravato deve quindi essere cassato con rinvio nuovamente al Tribunale di Verona in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022