Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.605 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12854-2020 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190 PAL. D, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1318/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA depositata il 5/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti S.S. ed S.E. impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta in riassunzione dal Comune di Ancona a seguito di cassazione di una pregressa pronuncia della medesima Corte d’Appello, ha definito il giudizio promosso anche nei confronti dei medesimi, convenuti in quella sede a mezzo di citazione notificata al procuratore costituito nel giudizio di cassazione, e ne chiedono perciò la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 392 c.p.c., in applicazione del quale la citazione in sede di riassunzione del giudizio di rinvio deve essere notificata alla parte personalmente.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Memoria dei ricorrenti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto.

E’ principio già affermato da questa Corte che “la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392 c.p.c., comma 2”, (Cass., Sez. VI-V, 3/12/2013, n. 27094; Cass., Sez. III, 1/12/1998, n. 12197; Cass., Sez. IV, 29/10/1991, n. 11482).

3. Poiché nella specie consta che l’atto di riassunzione è stato notificato agli odierni ricorrenti nella persona del procuratore costituitosi per essi nel giudizio di cassazione ne discende la nullità dell’impugnato pronunciamento, onde, in accoglimento del motivo, la sentenza qui impugnata va doverosamente cassata con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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