Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.611 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16112/2021 proposto da:

K.O., alias K.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Asprone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 36, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

e:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di ROMA, emesso nel procedimento n. 51396/2019, il 13 aprile 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.

RILEVATO

che:

1. K.O. alias K.O., nato in Nigeria (*****), ricorre, con atto affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 13 aprile 2021, con cui il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.

2. Il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese d’origine per sfuggire alla setta degli ***** che, dopo la morte del padre, pretendevano che egli ne prendesse il posto, perché il padre lo aveva indicato quale suo successore; di avere rifiutato di aderire alla setta, in quanto cristiano e di essere stato minacciato di morte dai membri della setta.

3. Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto che quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla setta degli ***** risultasse non credibile, poiché in contraddizione con le principali fonti di informazione reperibili sulla menzionata setta; i giudici di secondo grado hanno, inoltre, affermato che dalle fonti consultate non emergeva in Nigeria una situazione di violenza generalizzata tale da permettere il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); il Collegio ha, poi, negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione della precaria situazione lavorativa e sociale del richiedente (che aveva prodotto soltanto documentazione relativa alla frequentazione di due corsi di lingua), limitata a contratti di lavoro occasionali e priva di altri elementi sintomatici di legami effettivi sociali e familiari.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ vera ed autentica”.

Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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