Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.747 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18187/2020 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza Giovanni XXIII n. 35, presso lo studio dell’avv. Guendalina Garau, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato l’11/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2021 dal cons. Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Cagliari, con decreto dell’11/5/2020, ha respinto il ricorso proposto da A.D., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.

Avverso il suddetto decreto A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per vizio della procura conferita per la sua proposizione.

2. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalla conversione del D.L. n. 13 del 2017, con modificazioni, ad opera della L. 13 aprile 2017, n. 46), nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede quale elemento di specialità, rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: prevedendo, per l’appunto, una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. S.U. n. 15177/2021).

3. Nella specie la procura rilasciata da A.D., apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva di certificazione della data di rilascio (neppure indicata), recando unicamente l’autenticazione della firma del ricorrente.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle censure proposte.

4. Non va assunto alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensive.

5. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (Cass. S.U. n. 15177/2021 cit.).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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