LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8280/2017 R.G. proposto da:
B.R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Barzelloni, e Maria Luisa Testino, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Alberto Magno, presso l’avv. Gaetano Severini.
– ricorrente –
contro
A.F., rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in Roma, Via Adige 43, presso l’avv. Luciano Di Pasquale.
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 257/2017, depositata in data 9.3.2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 14.10.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. In data 21.9.2012, B.R. ha adito il tribunale di Mondovì, lamentando che l’avv. A.F. gli aveva notificato un precetto di pagamento di Euro 6.652,26, liquidati dal Presidente del tribunale quale onorario per l’attività di Presidente di un collegio arbitrale.
Avendo il convenuto sottoposto a pignoramento le somme depositate presso la Banca alpi Marittime ed avendo ottenuto la dichiarazione positiva della banca pignorata, il B. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo la prescrizione presuntiva del credito.
Si è costituito l’avv. B., instando per il rigetto dell’opposizione. All’esito il tribunale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto al compenso, regolando le spese.
Su appello dell’avv. A., la Corte distrettuale di Torino ha integralmente riformato la decisione.
La pronuncia ha evidenziato che la carica di componente di un collegio arbitrale può essere assegnata anche a soggetti che non siano in possesso di una qualifica professionale, non potendo farsi applicazione dell’art. 2956 c.c., anche perché la norma concernere i soli rapporti che si costituiscono senza formalità e per i quali il pagamento avviene senza dilazione e senza rilascio di quietanza.
La cassazione della sentenza è chiesta da B.R. con ricorso in due motivi.
L’avv. A.F. resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
2. Va respinta la richiesta di riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto la pronuncia che ha deciso sull’opposizione agli atti esecutivi proposta dal ricorrente nell’ambito della medesima procedura esecutiva, trattandosi di controversie aventi diversità di petitum e causa petendi e decise con pronunce distinte, ostando la riunione ad una celere definizione della presente causa.
3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2956 c.c., n. 2 e D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza erroneamente stabilito che, con riferimento al compenso dei componenti di un collegio arbitrale, non si applica la disciplina della prescrizione presuntiva, dovendo invece ritenersi che, sebbene l’arbitro non appartenga a nessuna categoria professionale, ove l’incarico sia conferito ad un avvocato, questi debba considerarsi un professionista ai sensi e per gli effetti dell’art. 2956 c.c..
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2229 e 2233 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’attività degli arbitri ha natura professionale, pur non essendo prevista l’iscrizione ad un apposito albo.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2956 c.c., n. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto erroneamente inapplicabile la disciplina della prescrizione presuntiva date le formalità di conferimento dell’incarico e le modalità di pagamento e liquidazione del compenso, senza considerare che il corrispettivo viene liquidato con una procedura particolarmente snella e che la quantificazione avviene da parte del Collegio arbitrale, contestualmente alla pronuncia del lodo.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2956 c.c., n. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il compenso era stato liquidato in base alla tariffa professionale, ad ulteriore conferma dell’applicabilità del regime della prescrizione presuntiva.
I quattro motivi, che – data la loro stretta connessione – esigono un esame congiunto, sono infondati.
L’art. 2956 c.c., n. 2, dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive nel termine di tre anni.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954,2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, né rilascio di quietanza scritta, mentre non opera quando il diritto, di cui si chieda il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (Cass. 10379/2018; Cass. 11145/2012; Cass. 8200/2006; Cass. 1304/1995; Cass. 244/1971).
L’inapplicabilità dell’art. 2956 c.c., può quindi dipendere anche dalle particolari modalità di liquidazione e di pagamento del compenso, anche qualora l’attività abbia natura professionale (cfr. Cass. 13707/2019, secondo cui la prescrizione presuntiva non opera per le spettanze del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, ove il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito di presentazione di una richiesta scritta).
Con riferimento alla posizione dei componenti di un collegio arbitrale, l’art. 810 c.p.c., prescrive che, quando la nomina dell’arbitro è rimessa alle parti, ciascuna di esse con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominato. In mancanza, alla nomina procede il Presidente del tribunale.
Il successivo art. 813 c.p.c., prevede che anche l’accettazione dell’incarico deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione. Di conseguenza, la costituzione del collegio e l’investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale, ma all’esito di una particolare procedura che può prevedere anche l’intervento suppletivo dell’autorità giudiziaria.
Inoltre la nomina e l’accettazione richiedono lo scambio di atti che devono esser redatti per iscritto a pena di nullità (cfr. Cass. 9453/1997).
Per quanto poi concerne la liquidazione del compenso, l’art. 814 c.c., prevede che quando gli arbitri provvedono alla liquidazione, essa non è vincolante, occorrendo che le parti del giudizio arbitrale l’abbiano accettata. In mancanza, l’ammontare dell’onorario e delle spese è liquidato dal Presidente del tribunale.
La cd. autoliquidazione non determina, pertanto, l’immediata esigibilità del compenso, valendo piuttosto come richiesta o proposta di pagamento (Cass. 7772/2017; Cass. 20371/2014). In mancanza di accettazione, la misura del compenso è determinata con provvedimento giudiziale a seguito di presentazione di una richiesta scritta.
E’ – quindi – anche escluso che il successivo pagamento possa aver luogo in via immediata, con modalità semplificate e scevre da forme. Non ricorrevano – per le ragioni esposte, già valorizzate dalla pronuncia impugnata (cfr., sentenza, pag. 5) – i presupposti applicativi dell’art. 2956 c.c., e pertanto il credito – spettante al resistente a titolo di compenso per la carica di presidente del collegio arbitrale – non poteva ritenersi estinto per il decorso di tre anni dallo svolgimento dell’incarico.
Il ricorso principale è quindi respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2300,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022
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