LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4374-2020 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. VAL D’OSSOLA 25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LEONTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TARASCIO;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONE – SOC. COOPERATIVA A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la rappresenta e difende;
contro
LEASYS SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1791/2019 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 2/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
CONSIDERATO
che:
E.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l. e di Leasys S.p.a. e avverso la sentenza n. 1791/19 del Tribunale di Siracusa, depositata il 2 ottobre 2019, di rigetto dell’appello proposto dall’ E. avverso la sentenza n. 479/14, emessa dal Giudice di pace di Siracusa, che aveva rigettato la domanda dalla medesima proposta nei confronti di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a. (ora Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l., in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a., poi incorporata nella TUA Assicurazioni S.p.a.) e di Leasys S.p.a. e volta alla condanna, in solido, delle convenute al risarcimento dei danni riportati dall’attrice nel sinistro stradale avvenuto in data ***** tra l’auto Mercedes tg. *****, condotta e di proprietà dell’ E., assicurata da Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a. e l’auto Volwagen Passat tg. *****, di proprietà della Leasys S.p.a.;
ha resistito con controricorso Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l.;
l’intimata Leasys S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
la ricorrente ha depositato memoria.
RILEVATO
che:
con il primo motivo, deducendo la “nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4)”, la ricorrente sostiene che il Giudice di appello avrebbe fondato la sua decisione sul verbale di accertamento della Polizia Municipale di Siracusa e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro in esso contenuta, finendo per svilire l’indagine peritale svolta dal C.T.U., perché in contrasto con tale ricostruzione, evidenziando pure l’ E. che detto verbale era stato già annullato con la sentenza n. 959/2010 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa e passata in giudicato, che aveva “cristallizzato” la ricostruzione del sinistro; in particolare assume la ricorrente che l’aver il giudice di appello condiviso nella sentenza impugnata in questa sede la motivazione della decisione di primo grado, laddove si afferma che la sanzione amministrativa elevata dai vigili urbani era legittima, anche se annullata da altro giudice di pace, e l’aver fondato il rigetto dell’appello su tale atto già censurato e annullato con sentenza passata in giudicato, avrebbe comportato una macroscopica violazione dell’art. 116 c.p.c., implicante la nullità della sentenza impugnata, fondata su prova inesistente;
con il secondo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente deduce la violazione della norma sostanziale appena richiamata, comma 2, sostenendo che l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente di cui alla detta norma, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, e che, nel caso all’esame, il giudice di appello avrebbe totalmente omesso di verificare e stabilire se il comportamento del conducente del veicolo antagonista comportasse o meno una qualche corresponsabilità nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c.;
Ritenuto che:
in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867);
alla luce del richiamato orientamento, il primo motivo, così come formulato, è inammissibile;
il secondo motivo e’, invece, fondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 20/03/2020, n. 7479); a tale principio non si e’, infatti, attenuto il giudice del merito;
in conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo mentre va accolto il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato;
stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022
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