Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.828 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunelle – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15967/2021 proposto da:

Y.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Schera, per delega in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di TORINO, n. 4014/2021, pubblicato il 12 aprile 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Dott. Caradonna Lunella.

RILEVATO

CHE 1. Y.F., nato in Ghana, ricorre, con atto affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.

2. Il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il paese d’origine a causa di un litigio avuto con un pretendente della sua ragazza, che lo aveva colpito alla mano e alla schiena e che lui, a sua volta, aveva colpito con un bastone.

3. Il Tribunale ha ritenuto non attendibile il racconto del richiedente evidenziando le contraddizioni e le incoerenze e, in ogni caso, la natura privata della vicenda narrata; i giudici di merito hanno, inoltre, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche con il richiamo alle fonti consultate e, con riguardo alla protezione umanitaria, hanno rilevato che non erano state allegate, né erano emerse ragioni di tutela dei beni primari, evidenziando che, dalla relazione psicologica del 18 marzo 2019, era emerso che il richiedente era stato invitato ad approfondire la propria situazione sanitaria, a fronte di comportamenti di tipo aggressivo e provocatorio e di problematiche ipoteticamente ricondotte all’utilizzo di alcolici, ma lo stesso si era da sempre mostrato riluttante ad allacciare un’alleanza terapeutica ed anche alla luce degli eventi immediatamente successivi all’audizione non aveva cambiato il suo atteggiamento, non seguendo le indicazioni dei medici, non essendo a tale fine sufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente sulla frequenza di corsi di lingua e su una assunzione a tempo determinato prorogata sino al 30 settembre 2020.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”.

Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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