LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunelle – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7869/2021 proposto da:
G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Grispo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Otranto, n. 23, in virtù di procura rilasciata con atto separato e allegato al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di BOLOGNA, n. 1436/2021, pubblicato in data 18 febbraio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Caradonna Lunella.
RILEVATO
CHE:
1. G.A., nato in Bangladesh, ricorre, con atto affidato ad un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 18 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.
2. Il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese perché di religione induista e che i musulmani volevano rubare il terreno di proprietà del padre destinato a coltivare riso; che il padre, minacciato di morte, era stato costretto a fuggire e dal 2014 non aveva fatto più rientro in famiglia; nel 2015 era rimasto ferito dai musulmani in occasione di un rito religioso che si stava tenendo all’interno di un tempio induista ed egli non era tornato più a casa perché i musulmani avevano detto di volere uccidere tutti quelli che erano presenti nel tempio.
3. Il Tribunale, dopo aver proceduto all’audizione del richiedente, ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ritenendo i fatti narrati non credibili in quanto generici e incongruenti. I giudici di merito, inoltre, in relazione alla situazione in Bangladesh, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), hanno affermato che la situazione al momento della decisione non fosse riconducibile a tale rischio, mentre in merito al riconoscimento della protezione umanitaria, hanno evidenziato che, anche in ragione della non credibilità del ricorrente, non ricorrevano fattori soggettivi di vulnerabilità tali da ritenere che, in caso di rimpatrio, il ricorrente potesse subire una privazione dell’esercizio dei propri diritti umani, affermando, inoltre, che il rapporto di lavoro instaurato dal richiedente in Italia, non era decisivo a dimostrare il radicamento effettivo del ricorrente sul territorio nazionale.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”.
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022