Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.831 del 12/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunelle – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7062/2021 proposto da:

M.S.J.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Germani, giusta procura alle lite in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di MILANO, n. 904/2021, pubblicato il 30 gennaio 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Caradonna Lunella.

RILEVATO

CHE 1. M.S.J.E., nato in Colombia, ricorre, con atto affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 30 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorsoia presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.

2. Il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d’origine per le minacce ricevute dalla banda armata Aguilas Negras, prima con lettere minatorie e poi da parte di persone armate di fucile e che, per tale ragione, era stato costretto, insieme alla famiglia, a vendere l’azienda ad un prezzo inferiore a quello di mercato e a trasferirsi a Barranquilla, in un piccolo paese isolato, sito nel dipartimento di Atlantico.

3. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione. In particolare, i giudici di merito, dopo aver proceduto all’audizione del richiedente, hanno evidenziato che i fatti narrati non potevano essere ricondotti alle fattispecie previste per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), e hanno ritenuto non credibile la minaccia prospettata dal ricorrente di subire trattamenti inumani e degradanti da parte dei paramilitari Aguilas Negras, alla luce della genericità e contraddittorietà del suo racconto. Il Collegio, inoltre, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e, in merito al riconoscimento della protezione umanitaria, ha valutato che il rimpatrio nel paese d’origine non esponeva il ricorrente a una compressione dei diritti fondamentali e che il rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente in Italia non era sufficiente a dimostrare un suo radicamento effettivo sul territorio nazionale.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE Data pubblicazione 12/01/2022 1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ firma vera e autentica”; né rileva la certificazione della data del 26 febbraio 2021, in quanto depositata, con atto separato, in data 22 marzo 2021, successivamente alla procura allegata al ricorso del 10 febbraio 2021.

Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472