LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunelle – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1433/2021 proposto da:
B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Maradei, in virtù di procura speciale conferita in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA, n. 10557/2020, pubblicato in data 1 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Caradonna Lunella.
RILEVATO
CHE:
1. B.C., nato in Senegal, ricorre, con atto affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto dell’1 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.
2. Il ricorrente aveva riferito di avere lasciato il paese d’origine perché nel 2011 aveva avuto un forte litigio con un parente della moglie, che faceva la corte alla moglie e voleva che lasciasse il marito (cosa poi accaduta) e perché si sentiva insicuro a causa delle continue incursioni da parte delle bande dei ribelli del Casamance.
3. A seguito dell’audizione, il Tribunale di Venezia ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale. In particolare, i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), alla luce della non credibilità del racconto, ritenuto contraddittorio e inverosimile. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che l’attuale situazione in Senegal non fosse riconducibile a un contesto di violenza generalizzata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di allegazioni specifiche da parte del ricorrente.
4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “Per autentica”.
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022