LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunelle – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3409/2021 proposto da:
C.A. alias C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Maradei, in virtù di procura speciale conferita in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA, n. 11408/2020, pubblicato in data 30 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Caradonna Lunella;
RILEVATO
CHE:
1. C.A., alias C.A., nato in Guinea Bissau, ricorre, con atto affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 30 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.
2. Il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d’origine perché era stato escluso dall’eredità del padre ed erano nato dei dissidi con i suoi fratelli; sia gli anziani che l’Imam del villaggio gli avevano detto che egli non aveva alcun diritto perché era nato fuori dal matrimonio; aveva paura a rientrare perché temeva di essere ucciso dai fratellastri ai quali erano andati beni del padre.
3. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non era credibile, perché generico e contraddittorio e che il pericolo paventato fosse privo dei caratteri di attualità e concretezza; che non sussisteva una situazione di violenza generalizzata in ragione delle fonti consultate e che erano insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in assenza di una effettiva integrazione del ricorrente e per la sua scarsa credibilità.
4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “Per autentica”.
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022