Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.844 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1447/2021 proposto da:

A.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Carotta, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato allegato al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

e:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA, n. 10520/2020, pubblicato in data 30 novembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.

RILEVATO

che:

1. A.O., nato in Nigeria (*****, ricorre, con atto affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 30 novembre con cui il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso presento avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.

2. Il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d’origine sia per il timore di ripercussioni da parte dei membri del culto del dio *****, a causa del suo rifiuto di subentrare al padre nel ruolo di sacerdote; sia perché, ammalato di ernia, non riusciva a curarsi; di non avere timori particolari, salvo quello di non riuscire a curare la sua malattia.

3. Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, considerandolo generico, intrinsecamente contraddittorio e privo di coerenza esterna; i giudici di merito, inoltre, hanno affermato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria. Il Collegio non ha riscontrato, poi, profili di vulnerabilità né elementi indicativi di integrazione idonei a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato documentazione aggiornata relativa alla patologia riferita.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autografa”.

Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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