LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9832/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.P., in qualità di ex-legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Bracciano”, con sede in ***** (RM), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Francesco Di Giovanni, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 3 settembre 2019 n. 4916/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 3 settembre 2019, n. 4916/08/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative agli anni 2008 e 2009 nei confronti di un’associazione sportiva non riconosciuta, estinta sin dal *****, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di S.P., nella qualità di cessato legale rappresentante della medesima, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 25 maggio 2017, n. 12948/15/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’estinzione dell’associazione sportiva non riconosciuta in epoca anteriore alla notifica degli atti impositivi escludesse la responsabilità personale del legale rappresentante. S.P. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’estinzione dell’associazione non riconosciuta comportasse l’inefficacia degli avvisi di accertamento notificati in epoca successiva, escludendo la responsabilità personale del cessato legale rappresentante.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (tra le altre: Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14280; Cass., Sez. 5, 3 agosto 2021, n. 22113). In ogni caso, lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (c.d. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 2, 21 maggio 2018, n. 12528; Cass., Sez. 3, 27 novembre 2018, n. 30606; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16549; Cass., Sez. 1, 5 giugno 2020, n. 10768; Cass., Sez. 1, 2 luglio 2021, n. 18792).
Pertanto, non essendo applicabili alla associazione non riconosciuta le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente per le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica (art. 30 c.c.) come fase necessaria per pervenire alla cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche (art. 20 disp. att. c.c.), sia in considerazione della mera eventualità – rimessa agli accordi tra gli associati – che tale fase liquidatoria allo scioglimento della associazione non riconosciuta (non essendo estendibile analogicamente la norma dell’art. 30 c.c., non richiamata, né riprodotta dall’art. 42 c.c.), sia in considerazione dell’assenza di un regime di pubblicità legale previsto per le associazioni non riconosciute (Cass. Sez. 2, 21 maggio 2018, n. 12528), deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui – salva la ipotesi, come visto meramente eventuale, della nomina dei liquidatori – l’associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 3, 10 marzo 2009, n. 5738).
Per cui, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 c.c., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato.
1.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo erroneamente escluso la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante sulla base della risalenza della presunta estinzione dell’associazione non riconosciuta ad epoca anteriore alla notifica degli avvisi di accertamento, senza tener conto della perduranza ultrattiva dell’ente disciolto (e della correlativa posizione di garanzia ex lege del legale rappresentante) fino al momento del definitivo esaurimento dei rapporti attivi e passivi.
2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022
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