L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30606 del 27/11/2018
Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di “prorogatio”.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3850 del 17/02/2020
Lo studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, è sicuramente legittimato ad esigere il pagamento dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti non può essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17718 del 02/07/2019
Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli art. 2229 c.c. e segg., ben può contemperarsi con l’autonomia pur riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18527 del 13/07/2018
L'associazione tra professionisti rappresenta un mero patto interno tra i partecipanti senza rilevanza esterna, per cui il contratto di prestazione professionale conferito all'associazione impersonalmente deve ritenersi nullo.