Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30606 del 27/11/2018

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Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di “prorogatio”. 

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9451-2017 proposto da:

ARTIFICIAL KIDNEY CENTER SRL, in persona del Vice Presidente legale rappresentante P.N.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CORSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO WOLLEB giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., in proprio e in qualità di socio e legale rappresentante della disciolta Associazione Professionale Sesa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI N. 3, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO MORMINO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.C., ON LINE MED SRL, AL.TI., D.S.S., M.F.P., B.M., BL.LI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 92/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 24.1.2017 n. 92 la Corte d’appello di Palermo, accogliendo in parte l’appello principale proposto da Artificial Kidney Center (AKC) s.r.l. e l’appello incidentale proposto dalla Associazione professionale tra medici SESA, in riforma della decisione di prime cure, riteneva insussistenti per difetto di prova – gli elementi dimostrativi della impossibilità sopravvenuta, e dichiarava invece risolta per “mutuo consenso” la convenzione stipulata in data 30.7.1995 – e modificata in data 11.8.1996 – tra A.G., legale rappresentante della Associazione professionale tra medici SESA (Servizi sanitari specialistici) e T.C., legale rappresentante di Artificial Kidney Center (AKC) s.r.l., avente ad oggetto la esecuzione degli accertamenti clinici e diagnostici del centro di dialisi gestito dalla società, avendo comunicato l’ A. in data 26.4.1997 la impossibilità di dare attuazione alle obbligazioni derivanti dall’accordo in seguito a sopravvenuta incompatibilità tra i medici della SESA ed il Servizio sanitario pubblico, ed avendo il T. accettato la richiesta di scioglimento.

La Corte territoriale, in base alle risultanze della c.t.u. contabile, condannava in conseguenza SESA al pagamento, fino alla data della risoluzione, del canone mensile pattuito per l’uso delle attrezzature e per i servizi generali, nonchè AKC s.r.l. al pagamento delle prestazioni cliniche e diagnostiche erogate fino alla predetta data.

La sentenza d’appello, notificata in via telematica in data 7.3.2017, è stata impugnata da AKC s.r.l. con ricorso per cassazione, deducendo quattro mezzi.

Resiste con controricorso A.G. “in proprio e n.q. di socio e legale rappresentante della disciolta Associazione professionale SESA”

Il Procuratore Generala ha depositato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., nonchè ordinanza 26.2.2018 della Corte d’appello di Palermo che dispone ex art. 373 c.p.c. la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo AKC s.r.l. deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla statuizione di condanna della società al pagamento in favore di SESA dei corrispettivi maturati fino alla data della risoluzione consensuale della convenzione, atteso che la domanda di condanna proposta in primo grado da SESA era stata rigettata dal Tribunale in primo grado con capo di sentenza che non era stato investito dall’appello incidentale proposto dalla Associazione professionale, sicchè la Corte distrettuale era incorsa nel vizio di extra petizione.

Il motivo è inammissibile per violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Osserva il Collegio che costituisce affermazione ripetuta di questa Corte quella secondo cui, anche quando vengano denunciati, con il ricorso per cassazione, “errores in procedendo” – in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito – si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.

Ne segue che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012. Con riferimento alla censura della speculare statuizione che dichiara, invece, inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017. Vedi: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016).

Nella specie risulta dallo “svolgimento del processo” della sentenza impugnata che A.G., costituendosi in secondo grado, aveva proposto appello incidentale chiedendo riformarsi la decisione di prime cure “nel punto in cui lo aveva condannato al pagamento di Euro 26.339,30 e condannarsi la AKC a tutte le somme di cui alla citazione introduttiva” (cfr. sentenza appello, pag. 4; analogamente il controricorrente afferma di aver impugnato, con appello incidentale, “per i motivi dedotti”, la statuizione del Tribunale di rigetto di tutte le domande proposte con l’atto di citazione, chiedendo la condanna di AKC s.r.l. al pagamento di tutte le somme dovute anche per corrispettivi).

Pertanto la censura di “error in procedendo”, dedotta con il motivo di ricorso per cassazione, implicava necessariamente, onde assolvere compiutamente ai requisiti di ammissibilità prescritti, non soltanto un riassunto sintetico dei motivi del gravame incidentale (cfr. ricorso, pag. 32), ma una esposizione articolata di tali motivi onde evidenziare che sul punto non vi era stata specifica impugnazione.

Nè a diversa conclusione è dato pervenire laddove la censura di “extrapetizione”, anzichè sulla omessa impugnazione, venga ad essere fondata sulla mancata rilevazione da parte del Giudice territoriale della inammissibilità per difetto di “specificità” del motivo di gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., secondo i principi enunciati in materia da questa Corte per cui, nel giudizio di appello – che non è un “novum iudicium” la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono: consegue che, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017). Principi che sono stati ribaditi anche nella giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza dell’art. 342 c.p.c., come riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, avendo precisato questa Corte che è imposto all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ma formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017; id. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; id. Sez. L -, Sentenza n. 7332 del 23/03/2018).

Orbene la mera affermazione, contenuta nella esposizione del motivo di ricorso, secondo cui non si rinviene nell’atto di appello incidentale “alcun motivo, neppure sintetico od accennato, che sviluppi una critica al capo di sentenza del Tribunale che invece con specifica motivazione aveva rigettato la domanda di SESA” al pagamento delle somme richieste a titolo di corrispettivi, non risponde al requisito di completezza imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 non rendendo evidente il contenuto – asseritamente carente – dell’appello incidentale, nè essendo a ciò sufficiente il rinvio a quanto “ampiamente illustrato” nella comparsa conclusionale di AKC s.r.l. depositata in grado di appello, non essendo stati in alcun modo forniti al Collegio gli elementi circostanziali, descrittivi del “fatto processuale”, indispensabili a consentire la verifica dell’errore ascritto alla Corte territoriale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Con il secondo motivo la sentenza di appello viene impugnata per “carenza di legittimazione attiva dell’appellante incidentale”.

Dall’esame, non agevole, della esposizione del motivo si desume che la società ricorrente intende censurare la violazione dell’art. 81 c.p.c., ritenendo l’ A. privo di legitimatio ad causam, quanto, essendo stata sciolta l’Associazione professionale SESA con atto pubblico rogato nell’anno 2003, al tempo della proposizione dell’appello incidentale l’ A. non rivestiva più la carica di rappresentante legale conferitagli con l’atto costitutivo del 1995, e dunque non era legittimato ad impugnare la decisione di primo grado per far valere crediti propri dell’Associazione professionale disciolta, non essendo stato nominato alcun liquidatore, nè poteva altresì vantare tali crediti in proprio o come associato, non essendo stati evidenziati nell’atto di scioglimento crediti da riscuotere.

Il motivo, che sviluppa una esposizione ondivaga tra contestazione della “titolarità del diritto sostanziale” controverso e difetto della “legittimazione ad agire” quale condizione di ammissibilità dell’azione, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Appare opportuno premettere che titolarità del diritto e legittimazione ad agire implicano accertamenti distinti (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, che trova fondamento normativo nell’art. 81 c.p.c., consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte: integrando una condizione di ammissibilità dell’azione è soggetta alla rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento.

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è, invece, un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Trattandosi di mera difesa, la contestazione della titolarità del diritto non incontra le decadenze previste per la proposizione delle eccezioni in senso stretto e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

Tanto premesso, osserva che il Collegio che A.G. ha promosso il giudizio di merito dichiarando di agire “in proprio e n.q. di rappresentante legale della Associazione professionale SESA”. Nel giudizio di appello la impugnazione incidentale è stata proposta “in proprio, quale socio (recte associato), e n.q. di rappresentante legale della disciolta Associazione professionale SESA”.

Orbene la questione concernente la “legitimatio ad causam” è infondata.

Negli accordi tra gli associati deve essere rinvenuta la fonte primaria della disciplina dell’ordinamento interno e dell’amministrazione delle associazioni non riconosciute, accordi ai quali è rimessa anche la individuazione delle persone legittimate a stare in giudizio per conto della associazione non riconosciuta (art. 36 c.c., commi 1 e 2), derivandone il corollario per cui gli associati ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, in tal caso sussistendo la legittimazione attiva della associazione non riconosciuta (nella specie associazione professionale di medici) – cui la legge riconosce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, e ciò in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 15694 del 15/07/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016; id. Sez. I, Sentenza n. 4268, del 04/03/2016).

Tanto premesso, occorre evidenziare come sia incontroversa, nel caso di specie, la autonomia negoziale dell’associazione, avendo inteso, con l’atto costituivo, gli associati conferire all’ A. la titolarità dell’organo rappresentativo della associazione, non soltanto ai fini della legittimazione processuale ma anche della legittimazione di diritto sostanziale, riconoscendo in tal modo la associazione professionale come figura giuridica alla quale dovevano essere direttamente riferiti gli effetti della attività gestionale esterna in quanto titolare dei relativi rapporti obbligatori.

L’evento estintivo dell’associazione professionale, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, diversamente da quanto ipotizzato dalla ricorrente, non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici -fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo – in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 5925 del 07/07/1987; id. Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, in motivazione; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 12528 del 21/05/2018). Pertanto, non essendo applicabili alla “associazione non riconosciuta” le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente per le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica (art. 30 c.c.) come fase necessaria per pervenire alla cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche (art. 20 disp. att. c.c.), sia in considerazione della mera eventualità – rimessa agli accordi tra gli associati – che tale fase liquidatoria allo scioglimento della associazione non riconosciuta (non essendo estendibile analogicamente la norma dell’art. 30 c.c., non richiamata, nè riprodotta dall’art. 42 c.c.), sia in considerazione dell’assenza di un regime di pubblicità legale previsto per le associazioni non riconosciute (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 12528 del 21/05/2018), deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui – salva la ipotesi, come visto meramente eventuale, della nomina dei liquidatori – l’associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di “prorogatio” (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 5925 del 07/07/1987; id. Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 5738 del 10/03/2009).

Consegue la infondatezza del motivo di ricorso, essendo pienamente legittimato l’ A., in qualità di precedente legale rappresentante della Associazione professionale SESA, ad agire in nome e per conto della stessa tutelandone le pretese creditore in sede giudiziale.

Quanto poi alla insussistenza della titolarità del diritto controverso in capo all’ A. “in proprio” o quale “associato”, indipendentemente della genericità della censura, è appena il caso di rilevare come la spendita della legittimazione ad agire deve intendersi effettuata dall’ A. in via alternativa, e tanto il Tribunale, quanto la Corte d’appello hanno inteso affermare esclusivamente la legittimazione della Associazione professionale SESA, implicitamente negando una legittimazione dell’ A. diversa da quella di legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta. Ne segue che ogni ulteriore contestazione mossa, al riguardo, dalla società ricorrente, va ritenuta inammissibile per difetto di interesse.

Del tutto fuori centro, rispetto al vizio di nullità processuale denunciato in rubrica ed alla questione inerente la riferibilità soggettiva della titolarità del diritto controverso, è poi l’ulteriore argomento sviluppato nel motivo concernente la valutazione della prova “legale” ex art. 2735 c.c. che la società ricorrente intende riconoscere nell’atto pubblico di scioglimento della Associazione professionale nel quale si rileva superflua la messa in liquidazione tra l’altro “non esistendo crediti sociali”.

Indipendentemente dall’errata efficacia probatoria (piena prova legale) attribuita ad una dichiarazione -ipotizzata- confessoria che, nel caso di specie sarebbe diretta agli altri associati, e dunque in quanto diretta a soggetti terzi, liberamente valutabile nella sua consistenza indiziaria dal Giudice di merito, ed indipendentemente dalla non univocità del significato da attribuire a tale dichiarazione, essendo stato stipulato l’atto pubblico in pendenza della causa che vedeva l’Associazione professionale vantare un credito per corrispettivi nei confronti di AKC s.r.l., sicchè bene può essere riferita detta affermazione ad “ulteriori” crediti diversi da quelli litigiosi, osserva il Collegio che la contestazione non è neppure supportata dalla indicazione del parametro normativo del vizio di legittimità alla stregua del quale si richiede a questa Corte di procedere al sindacato della sentenza impugnata, venendo la ricorrente piuttosto ad introdurre una questione di tipo probatorio e dunque attinente al merito della controversia, come tale preclusa nel giudizio di legittimità che non è configurato dalla legge come terzo grado di giudizio.

Con il terzo motivo (violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale invertendo l’onere della prova sulla eccezione di inadempimento proposta da AKC s.r.l..

Secondo la ricorrente, una volta eccepito l’inadempimento da parte di SESA delle obbligazioni derivanti dalla convenzione, essendo tenuta l’associazione a corrispondere ad AKC s.r.l. tutte le spese ordinarie, straordinarie e di trasferimento, gravava su SESA l’onere della prova di aver correttamente adempiuto.

Il motivo è palesemente infondato.

La Corte d’appello dopo aver individuato le obbligazioni assunte da SESA tenuta a rimborsare ad AKC s.r.l. le spese ordinarie di gestione, le spese di acquisto dei farmaci, i costi relativi al trasferimento della sede, i costi inerenti le migliorie da apportare alle attrezzature fisse e mobili, ha poi statuito che la Associazione professionale era obbligata ad adempiere tali prestazioni fino alla data del 26.4.1997 di risoluzione consensuale della convenzione.

Orbene trattandosi di obbligazione di rimborso, in quanto tale condizionata alla concreta effettuazione delle spese sostenute da AKC s.r.l. o comunque della indicazione dei titoli di spesa i cui oneri economici venivano trasferiti su SESA, è appena il caso di osservare come in tanto possa spiegare efficacia la “exceptio inadimpleti contractus” in quanto sussista la prova della attuale esistenza ed esigibilità del credito di rimborso, ovvero dell’obbligo di sostenere la spesa in capo a SESA. In sostanza il titolo contrattuale prevede la regola negoziale astratta per ripartire tra le parti contraenti gli oneri connessi alla attività di gestione del centro di emodialisi, ed in quanto tale non è idonea ex se a fondare la contestazione di inadempimento, occorrendo la concreta determinazione dell’oggetto della prestazione, ossia la effettuazione in concreto della spesa oggetto della pretesa di rimborso.

Orbene la Corte distrettuale ha disposto apposita consulenza contabile per accertare le spese anticipate da AKC s.r.l. delle quali aveva titolo al rimborso, in quanto l’obbligo di sostenere i relativi costi incombeva su SESA (sentenza appello in motiv. pag. 18), ed ha distinto tra costi assistiti da riscontro probatorio e costi che – non essendo state prodotte in giudizio le scritture contabili – non trovavano una esatta corrispondenza nelle uscite finanziarie, provvedendo quindi a liquidare il relativo importo dovuto da SESA in Euro 24,183,16.

Pertanto, nessuna inversione della regola di riparto dell’onere probatorio prevista dall’art. 2697 c.c. può essere ravvisata nel “modus procedendi” della Corte territoriale.

Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente trascurato di espletare una perizia contabile completa anche con accesso alla contabilità della società.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

La Corte d’appello ha preso atto della osservazione dell’ausiliario secondo cui una esatta ricostruzione dei rapporti tra AKC s.r.l. e SESA avrebbe richiesto la verifica comparativa delle scritture contabili dei due enti, rilevando tuttavia come fosse onere delle parti in causa produrre gli elementi probatori necessari a supportare le rispettive pretese, in difetto rimanendo preclusa dal decorso dei termini assegnati per la deduzione probatoria, la successiva produzione in corso di operazioni peritali di ulteriore documentazione, in assenza di consenso della controparte (art. 198 c.p.c.), dovendo ulteriormente precisarsi che, in tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016).

La statuizione impugnata deve ritenersi, pertanto, conforme ai principi enunciati da questa Corte e va esente dal vizio denunciato, laddove la ipotizzata violazione del “giusto processo” non può ricondursi alla mera incompletezza degli elementi istruttori esaminati dal Giudice ove tale lacuna sia imputabile alle parti, atteso che il processo in tanto è “giusto” in quanto la attività processuale svolta risulta conforme al modello legale, e la disciplina delle preclusioni e decadenze probatorie risponde tanto al principio di eguaglianza delle parti nel processo, quanto al principio di ragionevole durata del processo che, altrimenti, potrebbe essere messo in crisi ogni volta per arbitraria scelta delle parti nello scandire i tempi più opportuni nel disvelamento degli elementi di prova.

Inammissibile è poi la censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che, attraverso la formale deduzione del vizio di nullità processuale, introduce invece una critica di merito delle risultanze peritali, in quanto se, per un verso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6753 del 05/05/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 28/03/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014), e tale adempimento non è stato assolto dalla ricorrente; per altro verso il vizio di “errore di fatto” non è supportato, come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 – dalla indicazione del “fatto storico decisivo” che il Giudice di merito avrebbe omesso di considerare.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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